Insegnante di sostegno ad hoc
anche nel caso di alunno disabile non grave

di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 20.6.2012

Lo ha deciso il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di due genitori contro il provvedimento del dirigente scolastico che aveva concesso il sostegno solo per 5 ore.

Anche nei casi in cui l’alunno sia affetto da disabilità non grave gli deve essere comunque garantito il sostegno superiore alle cinque ore.

A stabilirlo è il Tar Lazio che con la sentenza n. 5551 del 16 giugno 2012 ha accolto il ricorso di due genitori per l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico di una scuola primaria che aveva assegnato per l’a.s. 2011/2012 al loro figlio sole 5 ore di sostegno.

Nel ricorso veniva, in particolare, rappresentato che per la patologia da cui era affetto il bambino, tale limitata erogazione del sostegno era gravemente lesiva e contrastante con la Costituzione e con i diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., della Carta Sociale Europea e della Convenzione O.N.U, del 2007. Per tali ragioni, i genitori richiedevano di concedere al piccolo l’apporto completo di 25 ore settimanali, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.

Per il Tribunale “ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico”.

Considerato che cinque ore di sostegno sono sproporzionate rispetto alle quaranta ore settimanali di lezione, l’amministrazione può, dunque - secondo il Tar - valutare caso per caso la possibilità per l’alunno di completare l’iter formativo con il supporto di un insegnante di sostegno ad hoc, per un numero di ore superiore a quelle originariamente previste dal provvedimento del dirigente scolastico.