Università: nuova sezione di L.L. La Tecnica della Scuola, 9.1.2012 A completamento del processo di liberalizzazione del collocamento e dei servizi al lavoro avviato con le legge Biagi e Treu, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 le Università sono diventate a tutti gli effetti soggetti attivi nel mondo del lavoro, perché possono anch’esse svolgere la funzione di intermediari fra domanda e offerta.. A tal fine, su Cliclavoro è stata attivata una nuova sezione interamente dedicata a studenti, Atenei e datori di lavoro. In questa sezione è possibile non solo per i datori di lavoro ricercare i curricula vitae degli studenti e dei neolaureati che rispondono alle proprie necessità, ma anche per gli studenti trovare informazioni sullo stage, sull’apprendistato di alta formazione e sugli Atenei, nonché reperire indicazioni su come formalizzare un’assunzione, su come scrivere un curriculum e come accedere alle professioni più ricercate. Per poter esercitare la funzione di intermediazione, gli atenei devono iscriversi all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, il registro informatico dei soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro per svolgere queste attività. Per alcuni soggetti, tra cui anche le scuole e le Università, la procedura di accreditamento è semplificata: in attesa della definizione di nuove procedure per l’iscrizione all’Albo Informatico da parte di questi soggetti, contenute in un decreto ministeriale di prossima emanazione, attualmente scuole e Atenei devono compilare online la dichiarazione di inizio attività – che ha anche valenza di iscrizione a Cliclavoro – e poi scaricare il relativo pdf, precompilato con i propri dati. Sarà quindi necessario stampare il documento scaricato, firmarlo e inviarlo al Ministero con marca da bollo da 14,62 euro, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. A ricevimento avvenuto, il soggetto interessato riceverà via email le credenziali di accesso a Cliclavoro, valide per poter operare sul portale come intermediario, il codice intermediario e la normativa di riferimento. È bene tener presente che l’autorizzazione all’intermediazione può essere revocata qualora gli atenei non rispettino quanto stabilito dalla normativa: la pubblicazione dei C.V. sul sito istituzionale dell’ateneo e l’invio dei C.V. stessi a Cliclavoro, insieme con ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura dell’apposita guida. |