di Alessandra Michieletto*, 27.1.2012 Egregio Ministro
Distinti Onorevoli Vorremmo far presente che i nuovi inserimenti nelle Graduatorie ad Esaurimento sono da ritenersi illegali e anticostituzionali. La Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), al comma 605 dell’art. 1, ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento, facendo salvi i nuovi inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per i soli docenti che fossero già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per quelli che alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS, COBASLID, Scienza della Formazione Primaria ed i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica. L’art. 64 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, ha poi stabilito la sospensione delle procedure per l’accesso alla SSIS per l’anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente ed A.T.A. Il successivo Decreto Legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 169 del 2008, ha eccezionalmente previsto all’art. 5-bis l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi COBASLID in quanto ormai erano partiti. La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 41, ha ribadito il concetto del carattere “ad esaurimento” delle Graduatorie,:….. L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. I movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi…. ... Se l’emendamento venisse approvato, non solo andrebbe a modificare l’art. 45-bis della Legge 169/08 ma lo farebbe in modo molto particolare, quasi con valore “retroattivo”, facendo figurare gli inserimenti dal 2009. Volete forse voi pronunciarvi DOPO la sentenza n.41/2011 della Corte Costituzionale? Egregio ministro segnaliamo inoltre che il CONSIGLIO DI STATO in un parere emesso il 22 dicembre su ricorso straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4793, ricorso di una docente in possesso della laurea in scienze della formazione, specifica che possedere lo stesso titolo di studio di chi è riuscito a farlo valere a suo tempo per entrare nelle graduatorie ad esaurimento NON BASTA PER AVER DIRITTO AD ESSERVI INCLUSI. Per il CONSIGLIO DI STATO per entrare in graduatoria bisognava che il titolo fosse stato conseguito nei termini previsti dalle disposizioni che regolavano a suo tempo l'inclusione: in tutti gli altri casi si resta fuori. per il CdS la ratio delle disposizioni che regolano le graduatorie a esaurimento, E' VOLTA A CIRCOSCRIVERE LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AD UN NUMERO LIMITATO DI ASPIRANTI IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, perchè l'obiettivo del legislatore è quello di regolare un processo destinato all'eliminazione del precariato della scuola nell'attesa di una revisione dei sistemi di reclutamento. Dunque scopo primario di tali disposizioni risulta essere l'eliminazione DELLE CAUSE che determinano la formazione del precariato. Quindi, secondo il CdS, è in questa ottica che va intesa la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e, sempre in questo contesto, VANNO LETTE LE DISPOSIZIONI DEI DECRETI DI AGGIORNAMENTO che precludono la possibilità di nuovi ingressi. Va ricordato inoltre che l'Onorevole Russo aveva presentato lo stesso emendamento a Giugno nel Dl N° 70, poi cassato dalla Commissione perchè ritenuto contro la ratio della 296, quindi inserimenti illegali e anticostituzionali . Cos’è cambiato a distanza di alcuni mesi? Il Parlamento non deve essere espressione degli interessi di pochi , ma deve rappresentare tutti i docenti precari cercando di salvaguardare i diritti di tutti ma soprattutto i diritti acquisiti in base a precise leggi dello Stato.
Inoltre il Parlamento a Giugno ha varato una legge, il famoso Dl N°
70, che a proposito delle graduatorie ad esaurimento recita:
Quindi c'è una legge dello stato che dice, oltre alla 296, che non
sono possibili nuovi inserimenti e che le graduatorie sono chiuse
fino al 2014. Perchè stravolgere e aggirare le leggi per gli
interessi di qualcuno? Dopo questo emendamento l’Onorevole Russo e
chi sta dietro di lui , cioè l’Anief, vuole arrivare a proporre un
aggiornamento per tutti, stravolgendo la vita e le scelte di molte
persone che forse senza altri scavalcamenti di posizioni in
graduatoria, l’anno prossimo potrebbe raggiungere il sogno del ruolo
dopo anni di sacrifici. LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER LEGGE SONO
CHIUSE FINO AL 2014. Solo allora alla luce di un’eventuale legge sul
reclutamento si può discutere se sia il caso o meno di inserire
questi docenti. Ci chiediamo in Italia esiste ''la certezza del
diritto'' che regoli davvero la vita quotidiana e civile dei
cittadini?
Ci chiediamo inoltre come mai esattamene un anno fa un altro
emendamento presentato, per prolungare di un anno la validità delle
graduatorie ad esaurimento nel Milleproroghe 2011, quindi una vera e
propria proroga, è stato cassato direttamente dal Capo dello Stato
Giorgio Napolitano con la spiegazione che le graduatorie ad
esaurimento ''sono materia estranea al decreto Milleproroghe''. Le
cose sono cambiate o qualcuno vuole approfittare di questo clima
d'incertezza in cui il governo e il paese è distratto da altri
problemi?
* Alessandra
Michieletto |