Il 19 gennaio partono le procedure per eleggere
le Rsu, Elezioni, sindacati pronti al via Risultati decisivi per determinare il peso delle singole sigle di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 3.1.2012 Sindacati ai blocchi di partenza in vista delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. La tornata elettorale si svolgerà dal 5 al 7 marzo e riguarderà tutti i comparti del pubblico impiego. Dunque anche la scuola. I termini degli adempimenti sono contenuti in un protocollo stipulato dall'Aran e dalle confederazioni il 14 dicembre scorso. Le votazioni serviranno a calcolare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, così da verificare chi ha diritto a partecipare alla contrattazione e chi no. La soglia al di sotto della quale non si viene ammessi ai tavoli negoziali del pubblico impiego è fissata al 5%. Il calcolo tiene conto di due elementi: il numero delle deleghe e il numero dei voti riportati alle elezioni delle Rsu. Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. E dunque, ai fini del calcolo, non sono valide le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione. Questo elemento, che viene indicato dagli addetti ai lavori come«dato associativo»sarà rilevato al 31 dicembre di quest'anno. E a tale rilevamento sarà aggiunto anche il risultato elettorale una volta consolidato. La percentuale è calcolata, per il dato associativo, facendo il rapporto tra il numero delle deleghe in favore del sindacato e il numero complessivo di tutte le deleghe sindacali del comparto. Per quanto riguarda, invece, il dato elettorale, la percentuale viene calcolata facondo il rapporto tra i voti riportati dal sindacato e il totale dei voti espressi. Il livello di rappresentatività sarà pari alla media di questi due elementi così calcolati. La normativa di riferimento è contenuta nell'art.43 del decreto legislativo 165/2001. In articolare, il comma 1 dispone che:« L'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale». Va detto subito che il pubblico impiego è l'unico settore dove esistono regole certe per il calcolo della rappresentatività, finalizzate all'accesso ai tavoli negoziali. Nel settore privato, invece, la questione dei numeri è molto relativa. E dunque, l'accesso alla contrattazione segue regole solo in parte legate al peso delle organizzazioni sindacali. Si pensi, per esempio, all'ultimo accordo sindacale stipulato dalla Fiat e dai sindacati, secondo il quale le rappresentanze sindacali sono ammesse in fabbrica solo nella forma delle rappresentanze sindacali aziendali, che non sono elette, ma designate dai sindacati per cooptazione. E in ogni caso, solo se il sindacato di appartenenza risulta tra i firmatari dei contratti, a prescindere dalla rappresentatività dello stesso. |