Mozione riguardante l’inopportunità
di richieste di accesso diretto
al Tirocinio Formativo Attivo,
regolato D.M. 10 settembre 2010, n. 249

di Simone da facebook, 29.2.2012

Alla c.a. del Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MIUR – Viale Trastevere, 76A
00153 – Roma – Fax: 06.58492057

e, p.c.

Al Direttore Generale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale per il Personale della Scuola Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Capo Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI


Oggetto: Mozione riguardante l’inopportunità di richieste di accesso diretto al Tirocinio Formativo Attivo, regolato D.M. 10 settembre 2010, n. 249


GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI E GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, Art. 5 Programmazione degli accessi 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; (…)

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, Art. 15 (…) 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13. (…) 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane;

CONSTATATO CHE il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, in particolare Art. 15, prevede che 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) 360 giorni: 4punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività;

RITENGONO CHE L'esperienza accumulata per almeno 360 giorni sia già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d’accesso e nello svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo, come riduzione dell’impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati dal momento dell’ingresso all’intera durata del percorso abilitante;

L’accesso diretto al Tirocinio Formativo Attivo senza test d’accesso per i docenti non abilitati con 360 giorni di servizio sia contrario alle norme già elencate e assolutamente inefficacie nel risolvere l’annoso problema del precariato, ma addirittura complicante, in quanto congestionante le graduatorie e vanificante il percorso degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore, benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi;

Non vi sia altro modo di stabilire la preparazione teorica dei candidati, aspetto altro e imprescindibile rispetto all’esperienza, in quanto l’aspetto meccanicistico e parzialmente casuale della convocazione in servizio dalla terza fascia d’istituto non garantisce alcuna qualità dell’esperienza maturata e poiché l'esame di abilitazione all'insegnamento conclusivo del percorso si occupa della valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, non di valutare la preparazione disciplinare;


PER QUESTO MOTIVO AUSPICANO L’inammissibilità del seguente emendamento AC 4940 EmendamentoArt. 50-bis Dopo l’articolo 50 aggiungere il seguente:50-bis (Semplificazioni in materia di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249)È consentita l’ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, senza l’obbligo di sostenere le prove di accesso, ai docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati magistrali (scuola dell’infanzia e primaria) privi di abilitazione, ancorché inseriti in terza fascia di Istituto, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.


Motivazioni: La semplificazione in oggetto mira a superare l’annosa questione del precariato scuola in particolare per quanto riguarda lo status dei docenti (di ogni ordine e grado) che, attualmente, si trovano inseriti in III fascia, perché non provvisti di abilitazione per i quali sarebbe possibile procedere con il riconoscimento della partecipazione al tfa (propedeutico all’abilitazione) senza sottoporsi alle prove di sbarramento considerando l’esperienza maturata dagli stessi che non necessita di essere nuovamente valutata


CHIEDONO INOLTRE


Che non vengano create altre sanatorie, ope legis o riservati che vanifichino il senso delle prove preselettive, del numero chiuso e dei sacrifici di chi ha scelto di rispettare il principio costituzionale per cui la legge è uguale per tutti.

Distinti saluti.

INVIARE A:

francesco.profumo@polito.it; urp@istruzione.it; comunicazione.uff2@istruzione.it; mgnardiello@istruzione.it; gcosentino@istruzione.it; agiuntalaspada@istruzione.it; luciano.criscuoli@miur.it; secondociclo@istruzione.it; gaetano.cannizzaro@istruzione.
it; giuvalitut@libero.it;
annarosa.cicala@istruzione.it; segreteria.particolare.ministro@istruzione.it; capo.segreteria.ministro@istruzione.it; segreteria.nunziata@istruzione.it; segreteria.bono@istruzione.it;tito.varrone@istruzione.it;segreteria.gargano@istruzione.it;
gianni.bocchieri@istruzione.it;uffleg.capo@istruzione.it;
mariapia.balsamo@istruzione.it; simona.montesarchio@istruzione.it;
ragiombolini@istruzione.it;
uffstampa@istruzione.it; bpagnani@istruzione.it;antonio.didonato2@istruzione.it;f.napoletano@istruzione.it; m.romano@istruzione.it; giovanni.pizzolla3@istruzione.it;

INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA:

dpit@postacert.istruzione.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
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