Pensioni 2011 con mini-conguaglio

di Aldo Forte Il Sole 24 Ore, 3.2.2012

Via libera dell'Inps ai dati delle pensioni il 2012. Sono stati diramati dall'Istituto con circolare 10 di ieri, 2 febbraio, in seguito alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto ministeriale sulla perequazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 gennaio).

Per il 2012 e 2013 la manovra Monti ha previsto la rivalutazione automatica solo per le pensioni d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nella misura del 100 per cento%. Ne deriva che quest'anno la rivalutazione del 2,6% spetta solo agli assegni di importo fino a 1.405,05 euro mensili. La norma stabilisce un correttivo a favore dei pensionati la cui pensione sia di poco superiore a tre volte il trattamento minimo. Infatti, se l'importo complessivo delle pensioni è superiore a 1.405,05 euro, ma risulta inferiore a questo limite incrementato dell'aumento previsto dai nuovi criteri di rivalutazione, deve essere comunque attribuito un incremento fino a concorrenza di tale limite maggiorato. Se ad esempio da gennaio 2012 va riconosciuto un incremento pari al 2,6%, per un trattamento pensionistico superiore a 1.405,05 euro ma d'importo inferiore a 1.441,49 euro (importo limite, 1.405.05 + quota di incremento, 36,54 euro) scatta la norma di salvaguardia e va in ogni caso attribuito l'aumento di rivalutazione fino a concorrenza del limite di 1.441,49 euro.

Il decreto sulla rivalutazione ha fissato nella misura dell'1,6% l'aumento definitivo di perequazione automatica per il 2011; quindi è stato attribuito ai pensionati, con la rata di gennaio 2012, il conguaglio a credito dello 0,2%, dato che quello provvisorio era dell'1,4%.

La determinazione della perequazione, definitiva per il 2011 e previsionale per il 2012, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

L'Istituto fa presente che con le operazioni di rinnovo delle pensioni sono state ricalcolate, mediante l'attribuzione dell'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, i trattamenti spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre 2012 e per i quali risultano memorizzati, negli archivi dell'Inps, i dati reddituali per l'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

Per quanto concerne gli assegni di invalidità scaduti e non confermati, invece, l'Inps informa che vengono sospesi, con l'azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio; tale sospensione del pagamento non opera però, nei riguardi dei soggetti che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Le ritenute Irpef sono state operate sulla base delle disposizioni della legge 296/2006; la tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi prevista dall'articolo 8 del Dlgs 314/97 è stata operata in misura "proporzionale".

 

Circolare INPS n. 10 del 2.2.2012

Allegato circolare INPS n. 10 del 2.2.2012