Pensioni di anzianità
Possibile anticipare l’ uscita
con il calcolo contributivo

Una buona notizia per le lavoratrici, la riforma pensionistica ha mantenuto sino al 2015 una deroga per le donne, si tratta della possibilità di accedere alla pensione in anticipo, tramite i "vecchi" parametri, scegliendo la via del calcolo dell' assegno con il sistema contributivo.

andato61 da VerdeMoneta, 11.2.2012

Torno sul discorso pensioni, in quanto ho notato e qui sotto lo dimostro, che quando avvengono dei cambiamenti, anche radicali, come quello che è successo al nostro sistema pensionistico, a volte gli organi di stampa si “dimenticano” di informare i lettori su alcune possibilità a loro favore.

Capisco che la materia è di un’ ampiezza talmente grande che è impossibile informare su tutto, peccato che alcune “appendici” lasciate dal legislatore, potrebbero portare un inaspettato “beneficio” ad una parte di cittadini e questo non mi sembra da sottovalutare.

Ma entriamo nel merito della questione, che avendo una natura particolarmente tecnica, riproporrò come da lettura originale, evitando così l’ insorgere di equivoci :

La legge di riforma delle pensioni, ha mantenuto un’ importante deroga per le donne, che potranno continuare ad andare in pensione prima, purché trasformino il trattamento spettante in pensione contributiva.

L’art. 24 comma 14 della legge 214/2011 ha, tra l’altro, fatto salva la situazione dei “soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni.

La norma stabilisce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all’ accesso alla pensione di anzianità.

Il caso è quello in cui si sia in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
 

Beneficiarie:

Possono beneficiare della sperimentazione:

Le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004.

Le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.
 

Non possono beneficiare della sperimentazione:

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, entro il 31 dicembre 2007, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004.

Le lavoratrici nei cui riguardi si applichino i requisiti di accesso al pensionamento antecedenti alla legge 243/2004 come ad esempio quelle autorizzate ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007.

Coloro le quali abbiano diversi periodi di contribuzione maturati in gestioni previdenziali diverse, dato che con la totalizzazione ognuno di questi verrà calcolato col sistema contributivo e pertanto non si realizzano una delle due condizioni indicate.

Diverso è il caso di chi invece ha effettuato il ricongiungimento in un’unica gestione altri periodi pagando il relativo onere perché in questo caso con l’unificazione, ad esempio nell’Ago INPS dei lavoratori dipendenti, è possibile valutare se si tratti di un soggetto che rientri in uno dei due casi precedenti.

Opzione per il calcolo contributivo:

Innanzitutto la scelta per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata all’atto del pensionamento.

Inoltre l’applicazione del sistema contributivo deve essere limitata alle sole regole di calcolo della pensione con la conseguenza che a tali pensioni si applicano le disposizioni sul trattamento minimo.

Decorrenza:

L’ INPS, con la circolare 53/2011, stabilisce come in questi casi devono essere applicate le finestre mobili come per la generalità dei lavoratori.

Opportunità dell’opzione:

Dopo l’entrata in vigore della nuova riforma pensionistica, per diverse lavoratrici l’opzione per il sistema contributivo potrebbe diventare una scelta conveniente in termini di anticipo della pensione, visto l’allungamento dei tempi rispetto al passato.

Certo c’è da fare i conti con un importo della pensione considerevolmente più basso rispetto al calcolo misto che contiene una parte riferita al più vantaggioso sistema retributivo.

Innanzitutto, visto il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, nel 2012 potrà ricorrere a tale forma di pensionamento chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e quindi sarebbe andato in pensione, prima della riforma col sistema retributivo, e oggi, dopo la riforma, pro rata contributivo.


In pratica potrà accedervi chi ha iniziato a lavorare quanto meno dal 1978.

Esempio :

Lavoratrice dipendente nata il 2 ottobre 1955 con 35 anni di contributi il 1° maggio 2012.

Con le regole della legge 214/2011 farebbe 42 anni di contributi il 1° maggio 2019, anno in cui, con le attuali proiezioni, servirebbero per la pensione anticipata 42 e 2 mesi.

Dovrebbe quindi lavorare fino al 1° luglio 2019 con un’età di 64 anni.

Se optasse per l’applicazione della norma derogatoria andrebbe in pensione prima e cioè il 2 ottobre 2012 al compimento dei 57 anni di età. La pensione decorrerebbe dal 1° novembre 2013, La pensione sarà però interamente contributiva.

In pratica in questo esempio si evidenzia come la lavoratrice può anticipare di 5,5 anni il pensionamento, chiaramente questo andrà ad influire sull’ ammontare dell’ assegno che si riceverà.

Si consiglia per cui, di far effettuare una simulazione per entrambi i regimi, prima di prendere una decisione.

Solo in base ai risultati delle simulazioni ed in base al proprio fabbisogno, si può realmente capire se c’è la reale possibilità di procedere al pensionamento “anticipato” tramite l’ applicazione del sistema contributivo o se è il caso di proseguire la propria vita lavorativa.

Come dicevo all’ inizio, mi sembra che questa possibilità non debba essere ne taciuta ne nascosta a chi il proprio dovere in termine di attività lavorativa l’ ha fatto.

Per cui, anche se solo una lavoratrice, dovesse anche solo prendere in considerazione la possibilità di un’ uscita anticipata, sfruttando questa deroga, Verdemoneta avrà dato un ottimo servizio, ancora una volta a noi gente semplice.

Inserisco qui di seguito, un ulteriore post, della Redazione di Investireoggi, in cui vengono sottolineati altri provvedimenti presi per i pensionati Esodati e Precoci:

 

Milleproroghe 2012: pensioni esodati e precoci c’è la copertura