Invalsi: rilevazioni obbligatorie per legge di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 18.2.2012 L'articolo 51 del decreto legge n. 5 prevede che per le scuole la rilevazione degli apprendimenti faccia parte dell' "attività ordinaria". Ma questo non servirà di certo a far crescere la "cultura della valutazione".
Questa volta il Ministero dell’Istruzione ha deciso di mettere fine
alle polemiche che ogni anno, immancabilmente, accompagnano la
somministrazione delle prove Invalsi. L’articolo 51 del recente decreto legge n. 5 sulle semplificazioni, chiarisce infatti che per le scuole la partecipazione alle rilevazioni va intesa come “attività ordinaria”. “La norma - si legge nella relazione tecnica allegata al provvedimento - si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto”. Tanto che qualche ufficio periferico, come per esempio l’Usp di Torino, si è già premurato di trasmettere alle scuole il testo della norma facendo capire che, a questo punto, i collegi dei docenti non potranno più trincerarsi dietro delibere di dubbia legittimità.
Ci sia comunque consentito esprimere qualche dubbio sulla reale
efficacia della norma. Ma a noi sembra che il punto vero di tutta la questione sia del tutto diverso: si tratta cioè di diffondere e sostenere nel sistema scolastico una autentica cultura della valutazione che implica, a sua volta, una modifica degli atteggiamenti e dei comportamenti degli operatori scolastici. Per raggiungere questo obiettivo serve ben altro (piani di formazione, risorse per le scuole, aggiornamento continuo, …). L’idea che con una disposizione di legge si possano cambiare atteggiamenti, sistemi di valori e modi di pensare è certamente suggestiva, ma purtroppo (o per fortuna) è una idea destinata al fallimento. |