Nota di commento del Miur

Pubblicata la CM sulla cessazione dal servizio

da Tuttoscuola, 20.12.2012

Sul portale del ministero è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012, “Indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013”.

Tra i requisiti richiesti, posseduti al 31 dicembre 2011, stanno i 60 anni di età e 36 di contribuzione, o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che devono essere posseduti alla suddetta data, senza arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011).

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo si prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011.

La CM specifica che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio).

Per altre fattispecie si rinvia al testo integrale della CM, che si può leggere cliccando qui.