Insegnanti non abilitati con corsi SSIS. inviata da Un gruppo di precari storici non sissini, 4.4.2012 Un gruppo di precari storici non sissini evidenzia quanto segue. Il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, con sentenze nn. 1411/2012, 1412/2012 e 1417/2012, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’Ufficio IX –AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA (Ex Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia) ha rigettato i ricorsi con i quali alcuni insegnanti non di ruolo, abilitati all’insegnamento con corsi SSIS, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della provincia di Foggia, chiedevano di dichiarare l’illegittimità della Tabella di valutazione titoli della III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento, allegata al D.M. n. 44 del 12/05/2011, nella parte in cui, al punto A.5, riconosceva il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle dei ricorrenti presso le SSIS. Quelle pronunciate dal Tribunale di Foggia sono sentenze destinate a fare storia in materia perchè per la prima volta su tutto il territorio nazionale, dopo diverse sentenze del Giudice Amministrativo e del Giudice Ordinario in senso contrario, si da ragione all’Amministrazione Scolastica. Il Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, ha fatto notare che quella Tabella, allegata al D.M. n. 44/2011, è in completa sintonia con le norme richiamate dai ricorrenti ed, infine, che la stessa “riproduce” in sostanza, la tabella approvata dall’art. 1 D.L. 204/97, conv. In L. 143/2004 e dunque avente forza di legge” Quest’ultima norma non contrasta con le norme di pari livello precedenti e che, se anche fosse con esse in contrasto, prevarrebbe in quanto entrata in vigore successivamente. Le sentenze con le relative esaustive motivazioni sono rintracciabili sul sito “Diritto Scolastico.it”.
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