Docenti inidonei: integrazione di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 13.4.2012 Siglata una preintesa per consentire al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, che ha optato per il passaggio nei profili del personale Ata di ottenere la sede definitiva. Per consentire al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, che ha optato per il passaggio nei profili del personale Ata (assistente amministrativo e assistente tecnico) di ottenere la sede definitiva per l’anno scolastico 2012/2013, è stata siglata al Miur in data 12 aprile 2012 una specifica integrazione del Ccni sulla mobilità del 29 febbraio 2012. Secondo la pre-intesa (che deve ancora essere sottoscritta in maniera definitiva), prima delle operazioni di mobilità, al personale in questione sarà assegnata la scuola di titolarità nell'ambito delle preferenze espresse e sulla base dei posti liberi nell'organico di diritto del prossimo anno. Se non soddisfatti nelle preferenze espresse, in una fase successiva i docenti potranno essere riammessi a partecipare, a domanda, alle operazioni normali di mobilità. Sempre in questa seconda fase, nell’ambito dei trasferimenti, il predetto personale è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Per l'attribuzione del punteggio per partecipare alla mobilità ordinaria valgono le stesse tabelle di valutazione di cui all'allegato E (e note annesse) al contratto 29 febbraio 2012, relative al personale Ata. I termini di scadenza per la presentazione delle domande saranno definiti dal direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del Miur, analogamente a quanto stabilito per il restante personale collocato fuori ruolo all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20. |