Anche per le prossime immessi in ruolo
sarà possibile richiedere il part time

di L.F. La Tecnica della Scuola, 3.8.2012

In vista delle prossime immissioni in ruolo, il Ccnl 2006- 2009, agli artt. 25 comma 6 e 44 comma 8, chiarisce che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale con rapporto a tempo determinato ha diritto a richiedere il part time.

Mentre per il personale scolastico già di ruolo negli anni scorsi, la scadenza per chiedere il part time era stata fissata al 15 marzo 2012, per il personale che contrae un nuovo rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, sarà possibile richiederlo all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il contraente, se vorrà e se rientra nelle categorie che possono richiederlo, potrà avvalersi dei vantaggi previsti dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247. Quindi avrebbe diritto al part-time con precedenza a causa di grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, o a causa di assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da patologie oncologiche.

Si ricorda inoltre che il contraente una volta richiesto ed ottenuto il part time, questo rimane efficace per un biennio , quindi per l’anno scolastico 2012-2013 e 2013-2014. È infine importante ricordare che la normativa che regola i contratti a tempo parziale è il testo unico sul part time decreto legislativo 61/2000, che per esempio all’art.9 comma 4 spiega che in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.