Offendere il superiore di L.L. La Tecnica della Scuola, 2.8.2012 Per la Corte di Cassazione l’aggressione verbale non si configura come atto di grave insubordinazione. Non è legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aggredisce verbalmente il proprio superiore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12697 del 20 luglio 2012, con la quale ha ricordato che l'aggressione verbale, sebbene costituisca un comportamento aggressivo, non rappresenta un atto di grave insubordinazione, non essendo appunto emersi elementi tali da configurarlo come tale ai sensi dell’art. 45 n. 11 R.D. n. 148/31 ("Chi si rende colpevole di vie di fatto contro i superiori o di altri atti di grave insubordinazione"). Inoltre, secondo la Corte, il colloquio tra il dipendente e il superiore aveva ad oggetto un argomento totalmente estraneo agli obblighi di servizio del lavoratore (modalità di pensionamento) senza alcuna relazione con il dovere di osservanza delle direttive del superiore gerarchico, la cui violazione avrebbe potuto configurare l'insubordinazione. E neppure – concludono i giudici “poteva ravvisarsi nella condotta del dipendente il giustificato motivo soggettivo di licenziamento”. |