Mobilità docenti inidonei: integrazione al CCNI di L.L. La Tecnica della Scuola, 3.8.2012 L'assegnazione di sede definitiva è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei ruoli ATA. Ad integrazione del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l'anno scolastico 2012-2013 sottoscritto il 29 febbraio 2012, il Miur e le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola hanno sottoscritto, in data 31 luglio, un'integrazione che va a chiarire la situazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, al fine dell’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale ATA. L’integrazione prevede che l'assegnazione di sede definitiva è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico. Tale personale può anche partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell'ambito dei trasferimenti, il personale è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Al fine dell'attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all'allegato "E" del CCNI e note connesse. Termini e modalità per la presentazione delle domande, per il restante personale collocato fuori ruolo, sono definiti dal Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR. |