Ripristinato il contributo
di perequazione sui trattamenti pensionistici

di L.L. La Tecnica della Scuola, 20.9.2011

A seguito dell’entrata in vigore, il 17 settembre scorso, della Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, è stato reintrodotto, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con la nota operativa n. 30 del 19/09/2011 l’Inpdap illustra alle proprie sedi le modalità per l’applicazione delle nuove norme.

Innanzitutto, sono previsti due scaglioni per l’applicazione della trattenuta: sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui la trattenuta è pari al 5% da effettuarsi sui della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, mentre è del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.

L’Istituto pensionistico riattiverà, pertanto, il prelievo che era stato sospeso per la rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre. Ovviamente sulla pensione di ottobre sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, che sarà comunicato agli interessati tramite uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa.

Ma cosa accade in caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi? In queste ipotesi la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Infine – precisa l’Inpdap - l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’Irpef.

 

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Nota operativa Inpdap n. 30 del 19.9.2011. Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici.