Paritarie, annullato il limite minimo
di alunni per la formazione delle classi

da Tuttoscuola, 23.9.2011

Nelle scuole paritarie si potranno fare classi anche con meno di 8 alunni. Lo specifica una circolare del ministero dell'Istruzione diffusa il 20 settembre sul sito del dicastero (ma datata 24 giugno).

Un decreto del 2007, varato dall'allora ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, prevedeva che, all'atto della richiesta di paritā scolastica, "il gestore o il rappresentante legale della gestione" dichiarasse "l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attivitā didattiche".

Nel 2008, alcune associazioni di scuole non statali - Aninsei, Fiinsei, Filins - si sono rivolte ai giudici amministrativi chiedendo la cancellazione del comma in questione. L'anno dopo, nel 2009, il Tar si č espresso a favore dei gestori delle paritarie, con le sentenze numero 7265/09 e numero 7269/09. Ora le sentenze sono passate in giudicato, visto che il ministero dell'Istruzione non si č appellato, e "considerata la necessitā di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze", il ministero ha invitato i direttori regionali a tenere conto, in sede di riconoscimento della paritā scolastica, dell'annullamento della norma che prevedeva la formazione di classi di almeno 8 alunni.

Secondo i critici della cancellazione della norma, la decisione del Tar avallerebbe la pratica dell'utilizzo, da parte di alcune scuole private, di insegnanti sottopagati o addirittura in nero, attratti dall'unica prospettiva di accumulare punteggio.

Dalla parte dei ricorrenti, invece si sostiene la logicitā dell'annullamento della norma. La Legge 10 Marzo 2000, n. 62 " Norme per la paritā scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" infatti non fissava come requisito per l'ottenimento della paritā un numero minimo o massimo di alunni per classe, mentre il Decreto Ministeriale emanato da Fioroni (D.M. n.267 del 29 novembre 2007) lo fissava illegittimamente, non potendo una norma di fonte inferiore modificare una norma di fonte gerarchicamente superiore.