Inail: tirocini formativi di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 9.9.2011 La nuova disciplina in materia è entrata in vigore il 13 agosto 2011, data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale, ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti. La cosiddetta Manovra bis (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138) all’articolo 11 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini," stabilisce che: "1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione." In considerazione della rilevanza generale della questione e nelle more della conversione in Legge del Decreto, L’Inail ha fornito le prime indicazioni con la nota prot. n. 5950 dell’8/09/2011. La nuova disciplina in materia è entrata in vigore il 13/08/2011, data di pubblicazione del Decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale, ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti. A decorrere da tale data, i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" sono dunque destinati solo ai giovani neo-diplomati ed ai neo-laureati, debbono essere promossi non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (con riferimento al momento dell'attivazione) e non possono avere una durata superiore a 6 mesi, comprese le proroghe. Rientrano, quindi, nella nuova disciplina i soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. Tali limiti, tuttavia, - sottolinea l’Inail - non riguardano i tirocini promossi per i soggetti "ai margini" del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. I tirocini attivati prima di tale data continueranno, fino alla scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente. Dalla previsione normativa restano esclusi anche i tirocini formativi e di orientamento cosiddetti "curriculari", vale a dire i tirocini previsti all'interno di un "percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione." In queste ipotesi i tirocini sono esclusi dall'obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego prevista. Un’ultima precisazione: il tirocinio formativo e di orientamento si distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che sono invece disciplinati da specifiche normative di settore. A seguito della conversione in legge del Decreto Legge in questione – anticipa l’Inail – verranno emanate definitive istruzioni, anche a seguito di eventuali chiarimenti ministeriali in materia di tirocini formativi e di orientamento. |