Assegnazione ai plessi: di R.P. La Tecnica della Scuola, 1.9.2011 Con una nota del 1° settembre il Ministero fornisce indicazioni molto minuziose sulle modalità di assegnazione ai plessi del personale docente e Ata. Limitate (o addirittura cancellate) le prerogative datoriali dei dirigenti scolastici. Con una nota indirizza ai direttori regionali, al Ministero dell’Economia e al Dipartimento della Funzione Pubblica, ma non ai dirigenti scolastici, il Ministero dell’Istruzione interviene sulla vicenda della assegnazione del personale scolastico ai plessi e alle classi. La nota ministeriale fornisce indicazioni precise e minuziose sulle modalità che i dirigenti scolastici dovranno seguire. Intanto si chiarisce che l’assegnazione dovrà tenere conto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e dovrà essere conforme al piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti. In ogni caso dovranno essere rispettati almeno due criteri di base: 1. la continuità educativo-didattica (“tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati”) 2. l'attenzione alle specifiche competenze professionali dei docenti I docenti - chiarisce ancora la nota - possono comunque presentare domanda di assegnazione ad un plesso e “in caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011”. Entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione i docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico. Per quanto attiene il personale Ata i criteri sono invece i seguenti: 1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico; 2) maggiore anzianità di servizio; 3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL; Come già previsto dal CCNL le operazioni di assegnazione sono comunque oggetto di informativa sindacale. A dire il vero la nota contiene non pochi aspetti contraddittori. La prima osservazione è che la nota si presenta come un tentativo di eliminare ogni forma di discrezionalità e di apprezzamento professionale da parte del dirigente scolastico. Per esempio la continuità del docente sul plesso viene considerata un criterio pressoché assoluto; la formulazione della nota ministeriale esclude anche una qualunque forma di valutazione da parte del dirigente sulla opportunità di mantenere in servizio in uno stesso plesso docenti che – per qualsivoglia ragione – siano in conflitto con altri docenti o con le stesse famiglie. Ma lo stesso riferimento ad una graduatoria di istituto da utilizzare nel caso concorrenza di più richieste per uno stesso plesso appare poco praticabile. Per quanto concerne poi la continuità sul plesso per i collaboratori scolastici è piuttosto evidente che si tratta di un criterio del tutto inapplicabile, in quanto i “tagli” di quest’anno non consentono quasi mai di mantenere inalterato il numero di collaboratori scolastici assegnati a ciascun plesso. E c’è anche un altro problema: cosa succede se i criteri già deliberati da un consiglio di circolo divergono dalle indicazioni del Ministero? Insomma, la nota in questione sembra quasi una cosa d’altri tempi: dall’entrata in vigore delle norme sull’autonomia scolastica e dalla attribuzione della qualifica dirigenziale ai direttori didattici e ai presidi non s’era mai visto un atto ministeriale così puntuale, minuzioso e prescrittivo. Sembra quasi che con una semplice nota ministeriale si vogliano cancellare non solo il “decreto Brunetta” ma persino le leggi degli anni Novanta sul riordino della Pubblica Amministrazione. |