Elenchi prioritari: di Dino Caudullo La Tecnica della Scuola, 12.10.2011 Il Ministero anche questa volta non ha mancato di dimostrare scarsa sensibilità per le pronunce della magistratura sia amministrativa che ordinaria. E’ stato pubblicato sul sito internet del Miur il decreto ministeriale n. 92/2011, con il quale è stata disposta, così come previsto dal D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in legge n.106 del 12/7/2011, la costituzione per l’a.s. 2011/2012 degli elenchi per il conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Il Ministero anche questa volta però, non ha mancato di dimostrare scarsa sensibilità, per usare un eufemismo, per le pronunce della magistratura sia amministrativa che ordinaria. E’ nota infatti la querelle che ha interessato migliaia di docenti in tutta Italia, la cui domanda di inserimento nei precedenti elenchi, era stata esclusa in quanto non avevano maturato il requisito di servizio di 180 in virtù di un unico contratto di supplenza, bensì tramite più contratti e/o presso più scuole. Sul punto si erano pronunciati diversi Tribunali del lavoro, i quali avevano censurato il D.M. 100/2009 ed il D.M. 68/2010, nella parte in cui veniva in essi limitata la possibilità di accedere agli elenchi prioritari a coloro i quali avevamo maturato il requisito di servizio di 180 giorni solo se prestati in virtù di un unico contratto di lavoro presso la medesima istituzione scolastica. I giudici del lavoro, in particolare, avevano evidenziato l’illegittimità dello sbarramento posto in essere dell’Amministrazione, rilevando che è del tutto indifferente che il requisito richiesto fosse stato maturato in virtù di uno o più contratti di supplenza, anche su più scuole, considerato che la legge n. 167/2009 ha inteso ricomprendere nel novero dei beneficiari, tutti coloro che hanno comunque prestato servizio per almeno 180 giorni negli anni scolastici di riferimento. Anche la giustizia amministrativa si era pronunciata favorevolmente ai precari. Sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato avevano rilevato l’illegittimità del D.M. 100/2009 (con il quale era stata disposta la costituzione degli elenchi per l’a.s. 2009/2010), stante che la previsione secondo cui il servizio deve essere prestato presso un solo istituto non risultava conforme alla previsioni di legge. Noncurante delle decisioni dei giudici amministrativi e del lavoro, il Ministero ha riproposto anche in seno al D.M. n. 92/2011 la medesima clausola più volte censurata. Si tratta, a nostro parere, dell’ennesimo atto di indifferenza da parte dell’Amministrazione, circa le pronunce della magistratura e di scarso rispetto delle legittime istanze di migliaia di docenti esclusi dalla possibilità di inserirsi negli elenchi prioritari. A fronte dell’evidente ingiustizia reiterata in danno dei sempre più tartassati precari della scuola, consigliamo di reagire presentando prontamente ricorso all’autorità giudiziaria.
Suggeriamo pertanto, a tutti coloro, sia docenti che Ata, che hanno
maturato il requisito dei 180 giorni di servizio in virtù di più
contratti di supplenza, anche presso più scuole, di presentare
comunque la domanda di inserimento negli elenchi prioritari, per poi
ricorrere avverso l’esclusione innanzi al Giudice del lavoro, in
quanto la mancata presentazione della domanda precluderebbe la
possibilità di proporre ricorso. |