I permessi studio non valgono di L.L. La Tecnica della Scuola, 11.10.2011 Per la partecipazione ai corsi delle Università telematiche non si ha diritto alla fruizione dei permessi per motivi di studio (15 ore), perché in tal caso il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti. A dirlo è l’Aran che in un recente orientamento applicativo (M166 del 25/09/2011) ha risposto ad un quesito che riguarda specificatamente il Comparto Ministeri, ma che, per le motivazioni che reca, può essere ragionevolmente esteso anche al Comparto Scuola. I permessi per motivi di studio possono, infatti, essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Con l’attestato di partecipazione o di frequenza il lavoratore certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi). Da quanto sopra si deduce chiaramente che per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle Università telematiche, il lavoratore, non essendo tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, può ragionevolmente seguire le lezioni anche al di fuori dell’orario di lavoro. Viene così conseguentemente meno la necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.
Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle
lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il
lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento
compatibili con l’orario di lavoro nell’Amministrazione di
appartenenza. |