Dubbi sul ripescaggio dei precari da Tuttoscuola, 5.10.2011 L’ordinanza di sospensiva del Tar Lazio (3636/2011), grazie alla quale circa 400 docenti precari sono stati ammessi con riserva alla prova di preselezione del concorso per dirigenti scolastici del prossimo 12 ottobre, potrebbe contenere un riferimento errato tale da renderla forse inefficace. Per comprendere la natura di questo possibile riferimento sbagliato, bisogna ricordare che, con il patrocinio dell’Anief, hanno presentato ricorso al Tar contro l’esclusione dal concorso sia docenti di ruolo con l’anzianità di 5 anni di servizio di ruolo e pre-ruolo sia docenti precari con il servizio interamente svolto nel pre-ruolo. Nell’ordinanza di sospensiva il Tar ha invocato l’applicazione di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea dell’8 settembre 2011 che considera sullo stesso piano il servizio di ruolo e non di ruolo dei dipendenti pubblici. In questo modo i docenti con l’anzianità richiesta di 5 anni avrebbero maturato il servizio utile per partecipare al concorso, ma i precari no. Perché? La ragione di questo non diritto di partecipazione al concorso dei precari si ritrova all’interno della stessa ordinanza del Tar, laddove si afferma che “i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo (cioè in posizione non di ruolo) devono essere presi in considerazione in favore dello stesso dipendente divenuto nel frattempo dipendente di ruolo ai fini dell’accesso a promozioni”. E i docenti precari, per loro sfortuna, di ruolo ancora non sono. La clausola di salvataggio dovrebbe, dunque, valere soltanto per i docenti già di ruolo. Un refuso o una errata digitazione del Tar? Non si direbbe, perché proprio la citata sentenza della Corte di Giustizia afferma che “La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”. A parte il fatto che la sentenza della Corte parla di promozioni interne (e non di concorsi pubblici), è molto chiaro che l’uguale trattamento del servizio prestato (di ruolo e non) è riferito esclusivamente al personale già compreso nei ruoli dell’amministrazione pubblica interessata. |