Elenchi prioritari: di L.L. La Tecnica della Scuola, 12.10.2011 Il provvedimento riguarda il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, che nell'arco dell'ultimo triennio abbiano conseguito una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica. Come segnalato nella nota ministeriale prot. 8342 del 12 ottobre 2011, che in allegato riporta anche i modelli di domanda, è stato firmato il D.M. n. 92 relativo all’inserimento negli elenchi provinciali ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Si tratta del tanto atteso decreto che proroga anche per l’a.s. 2011/2012 la validità delle disposizioni di cui alla L. 167 del 24 novembre 2009. Sono destinatari del provvedimento il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tale personale deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011 o nel triennio 2008/11, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche oppure attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica – anche tramite proroghe o conferme contrattuali - per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui sopra. Deve, inoltre, essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Le disposizioni in oggetto non riguardano, invece, coloro che, nell’anno scolastico 2011/2012, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto. E non interessano neppure il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011. La precedenza riguarda le per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A. La precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza (da produrre secondo i modelli allegati al decreto stesso) è fissato al 2 novembre 2011. Nel modello è prevista la possibilità di aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni, e la scelta delle sedi dovrà essere effettuata per distretto, secondo l’elenco anch’esso allegato al decreto e trasmesso dal Miur con la suddetta nota del 12 ottobre. |