L’Instabilità della Scuola nella Legge di Stabilità: interpellanza dell’On. Coscia. I ricorsi alla Corte Costituzionale delle Regioni Puglia e Umbria. Il Testo.

Materiali raccolti da Piero Morpurgo

Roma, 13.11.2011

Iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica - 2-01231G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevede che «a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;
la norma precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998) fissava un range tra i 500 e i 900 alunni e, quindi, ben al di sotto dell'attuale soglia minima;
l'assetto attuale della rete scolastica è quello delineato dai piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;
dopo aver definito i primi piani di dimensionamento, le regioni hanno provveduto all'attuazione delle modifiche parziali che di anno in anno si rendevano necessarie e dopo aver acquisito i pareri degli enti locali e delle istituzioni interessate. Invece, con questa norma si è messo in discussione l'assetto di gran parte delle istituzioni del primo ciclo e, quindi, l'impianto complessivo dei piani di dimensionamento;
in questo quadro, numerose regioni italiane hanno impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte costituzionale, considerandolo lesivo delle loro competenze esclusive in materia di organizzazione della rete scolastica;
del resto, sulla stessa materia, la Corte costituzionale si è già espressa in favore di ricorsi presentati dalle regioni, sancendo l'illegittimità delle misure contenute nel piano programmatico che intervengono sulla riorganizzazione della rete scolastica; 
pertanto, appare evidente come la definizione dei nuovi piani di dimensionamento regionali richieda tempi adeguati di consultazione tra tutti i soggetti interessati (istituzioni scolastiche, comuni, province, uffici scolastici regionali) e tali da consentire la condivisione più ampia possibile, come previsto dalla normativa in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998) -:
se non ritenga opportuno, considerata la mancanza dei tempi necessari per la corretta applicazione della norma, tenuto conto dell'oggettiva complessità e della delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica, assumere le opportune iniziative normative per rinviare i tempi di applicazione della norma stessa.
(2-01231)
«Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Pasquale, Levi, Rossa, Siragusa, Pes, Argentin, Fogliardi, Carella, Barbi, Fiorio, Duilio, Causi, De Biasi, Ferrari, Albonetti, Naccarato, D'Incecco, Bocci, Castagnetti, Colaninno, Gentiloni Silveri, Giulietti, Motta, Oliverio, Laratta, Lucà, Morassut, Sanga, Gianni Farina, Gasbarra, Tidei, Baretta».

 

Il DIBATTITO

(Iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica - n. 2-01231)

PRESIDENTE. L'onorevole Coscia ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01231, concernente iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).

MARIA COSCIA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, con la nostra interpellanza poniamo una questione molto delicata al Governo, che già ha creato moltissime difficoltà nelle scuole, compresa la difficoltà di una tenuta quotidiana del loro lavoro e del loro compito così importante e fondamentale.
Le istituzioni scolastiche, come sappiamo, sono già duramente provate dai tagli indiscriminati di questi tre anni e si sono trovate quest'anno sulla loro testa a dover procedere alla applicazione di una norma francamente incomprensibile. Abbiamo già sollevato questa questione in sede di espressione del parere della VII Commissione (Cultura) sulla manovra di luglio (decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011).Pag. 66
Infatti, il comma 4 dell'articolo 19 prevede una norma assolutamente inapplicabile, cioè, addirittura, che con questo inizio di anno scolastico si dovesse procedere ad aggregare tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi da un giorno all'altro.
Si tratta di un iter che sappiamo essere piuttosto complesso e delicato e che assolutamente non poteva avvenire in piena estate. Infatti, così non è stato, e la norma non è stata applicata.
Tuttavia, questo ha creato difficoltà, apprensioni, tensioni e malesseri pesantissimi nelle istituzioni scolastiche, allarmando inoltre genitori e interi quartieri e comuni, perché questa norma si dice debba essere applicata in tempo utile per il prossimo anno scolastico.
Signor sottosegretario, lei lo sa, perché è da tempo che segue queste questioni: non è semplice andare a riaggregare e, quindi, a rifare sostanzialmente in tutto il Paese, in ogni regione, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Infatti, di questo si tratta alla fine: riguarderà, cioè, un numero apparentemente limitato. In realtà, siccome bisogna riaccorpare tutte le istituzioni scolastiche, vengono messi in discussione piani definiti oltre dieci anni fa e che ogni anno subivano dei semplici aggiustamenti, resi necessari dai cambiamenti periodici che sopraggiungevano.
Peraltro, questa norma, ancora una volta, si muove in modo improvvido, perché rischia di vanificare una questione che noi riteniamo, invece, importante, ovvero quella di far decollare gli istituti comprensivi in tutto il Paese come strutturazione del sistema delle autonomie scolastiche capaci di garantire lo sviluppo della continuità didattica. Si tratta, in altre parole, di consentire ai bambini che iniziano la scuola dell'infanzia, poi vanno alla scuola elementare e poi alla scuola media, di avere un percorso didattico di continuità.
Questo obiettivo fondamentale rischia di essere vanificato, perché si interviene in modo burocratico e autoritario. Si pretende, da un momento all'altro, di passare dal range prima previsto di 500 a 900 o oltre 1.000 alunni. Peraltro, si procede, così come si sta facendo, in modo forzoso ad accorpare scuole a chilometri di distanza, senza che vi sia stato quel percorso di sviluppo e di continuità didattica. È veramente un delitto dal punto di vista della progettazione e della programmazione didattica.
Si sta procedendo in alcune realtà, dove magari anche gli enti locali sono stati insensibili a certe richieste, accorpando scuole elementari con scuole medie che sono in altri quartieri, come per esempio avviene a Roma e in altre realtà dove i bambini e i ragazzi andranno in altre scuole medie. Pertanto, viene meno la funzione fondamentale degli istituti comprensivi.
Ora, dunque, si tratta di un percorso importante e delicato che richiederebbe una maggiore attenzione ed un Governo molto più attento a quelle che sono le esigenze e i diritti dei bambini all'istruzione e alla formazione. Pertanto, riteniamo che sia una scelta assolutamente non solo non condivisibile ma anche non praticabile prevedere di applicare tutto questo il prossimo anno, se si hanno a cuore, appunto, i diritti fondamentali dei bambini e la qualità della nostra scuola pubblica.
Che cosa succede? Nel frattempo, le regioni (che sono, ovviamente, più legate al territorio rispetto a questo Governo) che cosa hanno fatto? Una buona parte delle regioni ha presentato ricorso alla Corte costituzionale, come già era avvenuto nel 2008 - lo ricorderà, sottosegretario -, impugnando l'articolo 64 del «decreto-legge Tremonti» e, tra l'altro, ottenendo soddisfazione dalla Corte costituzionale, tanto che si dovette poi modificare il piano programmatico. Dall'altra parte, altre regioni, come per esempio la regione Piemonte, come al solito con la duttilità di cui sono capaci, hanno deciso autonomamente di applicare la norma con un piano triennale. Quindi, signor sottosegretario, vi è maggiore ragionevolezza nei territori e nei governi dei territori di quanto, purtroppo, non avviene a livello statale e centrale.Pag. 67
Pertanto, chiediamo a lei e, suo tramite, al Ministro e al Governo, di sospendere l'applicazione di questa norma e di aprire un tavolo di concertazione con le regioni e con la Conferenza unificata - quindi, anche con le rappresentanze degli enti locali - perché, appunto, è previsto un percorso nella definizione del dimensionamento che vede le proposte delle scuole, poi i pareri dei comuni, i piani provinciali e, alla fine, il piano regionale. Dunque, chiediamo di aprire un tavolo di confronto serio da questo punto di vista, per vedere come procedere in modo ragionevole.
La seconda cosa che le chiedo non è scritta nell'interpellanza urgente. Tuttavia, la faccio presente in questa sede. Chiedo di avere la sua disponibilità ad una discussione serrata in Commissione cultura proprio perché - lo ripeto - con ragionevolezza si possa evitare di alimentare disagi e malesseri così profondi nelle scuole e nei territori e assumere, piuttosto, un comportamento tale che ci aiuti a salvare quello che c'è di buono in un obiettivo condiviso come quello di far decollare gli istituti comprensivi facendo salvo, però, quello che è il loro obiettivo fondamentale e non con comportamenti e gestioni burocratiche e autoritarie come, appunto, sta avvenendo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, l'onorevole interpellante richiede che vengano assunte iniziative finalizzate a rinviare i tempi di applicazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto nuove modalità in materia di riorganizzazione della rete scolastica. Tale norma prevede che «per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi (...)».
Preliminarmente, si rappresenta che, essendo già stati a suo tempo definiti i piani di dimensionamento per il corrente anno scolastico 2011-2012, la nuova normativa potrà trovare applicazione dall'anno scolastico successivo.
Si conviene con l'onorevole interpellante che le operazioni relative ai piani di dimensionamento debbano essere svolte in tempi adeguati di consultazione tra i vari soggetti coinvolti, in modo da consentire che sui piani stessi venga raggiunta la più ampia condivisione possibile.
A tal fine, si comunica che, proprio in considerazione della delicatezza e della complessità della materia, sono in corso interlocuzioni per l'apertura di un tavolo con la Conferenza unificata. Il Ministero, da parte sua, metterà a disposizione dati ed elementi utili alla definizione del piano di dimensionamento che ogni regione dovrà elaborare allo scopo di ottemperare alla disposizione.
Quanto ai ricorsi presentati da alcune regioni circa la legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, cui l'onorevole interpellante fa cenno, si fa presente che il Ministero sta predisponendo la memoria per la difesa innanzi alla Corte costituzionale.
Vorrei anche aggiungere che trovo fondate le motivazioni addotte dall'onorevole Coscia nella sua interpellanza e che - come Ministero - mi dichiaro pronto ad aprire in Commissione un tavolo in vista di un migliore e maggiore funzionamento del sistema scolastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Coscia ha facoltà di replicare.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, prendo atto della disponibilità del sottosegretario a ragionare in termini pacati sulla questione. Mi auguro che questa disponibilità si traduca poi in atti concreti e che - come chiedevo - si apra veramente questo tavolo e si sospenda l'applicazionePag. 68di questa norma fino al momento in cui non si arrivi ad un accordo con la Conferenza unificata e ad una condivisione in sede di Commissioni.

 

IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

La Giunta regionale ha deciso di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma  4 e 5 del D.L. n.98/2011, convertito in Legge 15 luglio 2011,n.111 (organizzazione scolastica) in riferimento all’art.117 comma 3 della Costituzione. L’esecutivo ha nominato a difesa e rappresentanza della Regione il prof.avv. Nicola Colaianni.

In sostanza la Regione ritiene che i comma citati, privino, di fatto, l’istituzionale regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla singola scuola, per ottenere l’autonomia.

 

In allegato la memoria redatta dal prof. Colaianni

                                  Prof. avv. Nicola Colaianni

                         Delegazione Regione Puglia – via Barberini, 36, Roma

 

 

CORTE COSTITUZIONALE

                                                

                                                RICORSO

della Regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 9 settembre 2011,  rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Nicola Colaianni, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - Via Barberini, 36

                                                contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge  15 luglio 2011,  n. 111, per violazione dell’art.117, comma terzo della Costituzione.

 

                                                    *****************

 

Sulla “Gazzetta Ufficiale”  n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 111/2011, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'art. 19, commi quarto e quinto,  di tale legge dispone:

                    

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

 

Tali disposizioni, in quanto stabiliscono nel dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l’assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato,  sono immediatamente  (la loro decorrenza coincidendo con l’anno scolastico appena iniziato)  lesive della competenza regionale in materia di offerta formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni già prima della novella costituzionale del 2011 dall’art. 138 del d. lgs.  112/1998  (“sono  delegate  alle  regioni le seguenti funzioni  amministrative:    a)  la  programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra   istruzione e formazione professionale;    b)  la  programmazione,  sul  piano regionale, nei limiti delle   disponibilita'   di  risorse  umane  e  finanziarie,  della  rete scolastica,  sulla  base  dei  piani  provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a”).

     Nella revisione costituzionale dell’art. 117  la materia dell’istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117 terzo comma Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117 secondo comma lett. n). Ma nessun dubbio può esservi sulla persistenza della competenza suindicata in capo alle Regioni perchè, come perspicuamente ribadito da codesta Corte  nella sentenza  n. 200 del 2009, "Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E ' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998…….Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente , il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi".

Se, “proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita"

(sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004; cfr. anche la n. 423/2004), è indiscutibile la competenza regionale, ex art. 117 terzo comma Cost., in relazione ai profili organizzativi del servizio scolastico e in ordine all'articolazione della rete scolastica.

Le norme in oggetto non possono infatti essere inquadrate nelle norme generali sull'istruzione, di cui alla lett. n) del secondo comma dell'art. 117 Cost. , cioè in quelle  norme "sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e quindi applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale"(Corte cost. n. 279/2005): quali "le indicazioni delle finalità" della scuola, le  "condizioni minime di uniformità in materia scolastica" o quegli essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, tali da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale (come, ad esempio, la tipologia e la durata dei corsi di istruzione, le modalità di passaggio tra i diversi ordini di scuola, la valutazione degli apprendimenti, il riconoscimento dei titoli di studio, i criteri di selezione e di reclutamento del personale).

Le norme in oggetto riguardano, invece,  direttamente l'assetto organizzativo del sistema scolastico, per cui le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica.

L'attuazione di una così radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica. Con risultati verosimil-mente peggiorativi in quanto può agevolmente rilevarsi che, fermo restando il rispetto degli standard minimi, la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti sono più efficacemente organizzati se tengono conto delle diverse realtà territoriali, realtà che meglio sono conosciute dalle Amministrazioni regionali: delle quali, invece, le disposizioni contestate neppure prevedono un adeguato coinvolgimento.

Peraltro, non possono ritenersi giustificate le disposizioni contestate con il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117 secondo comma lett. m) Cost., perché esse non fissano standards minimi cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni organizzatorie, ma, come rilevato, allocano in capo allo Stato le funzioni finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica e al nuovo dimensionamento degli istituti. Un conto è la determinazione dei livelli essenziali, nel rispetto dei quali le Regioni ben potranno determinare standards qualitativi dei servizi superiori rispetto ai minimi, un altro è la minuziosa regolamentazione dell'esercizio della concreta potestà amministrativa.

Si aggiunga che la decorrenza delle disposizioni invasive coincide con l’anno scolastico 2011-2012, senza dare così alle Regioni il tempo per adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema e vanificando la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2011/2012 che, come le altre Regioni, la Regione Puglia ha già deliberato fin dal dicembre 2010 ( DGR n. 2954 del 28.12.2010, integrata dalla DGR n. 98 del 26.1.2011).

Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni, ciò che rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost. in materia di istruzione.

 

                                                     PQM

La Regione Puglia, come in atti rappresentata e difesa,

                                                    chiede

che la Corte costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge  15 luglio 2011,  n. 111, per violazione dell’art.117, comma terzo, della Costituzione.

Bari-Roma 10settembre 2011

                                                                   Prof. avv. Nicola Colaianni

 

 

 

Si allega la deliberazione Giunta regionale Puglia n.  1893  del 9.9.2011

 

 

 

IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REGIONE UMBRIA

 

 Perugia, 22 set. 011 - La Regione Umbria ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dei commi 4 e 5 dell'art 19 del decreto legge n."98/2011" dal titolo "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria": a renderlo noto è la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che l'articolo in questione, rubricato come "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", detta regole nel campo del dimensionamento della rete scolastica di competenza esclusiva delle Regioni. Un principio questo - aggiunge - ribadito anche dalla sentenza n.'200/2009' della Corte Costituzionale".   
"L'articolo 19 del decreto - spiega la vicepresidente -  al comma 4 stabilisce che per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado - precisa - Gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Mentre - continua la vicepresidente - il comma 5  stabilisce che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome". 
  "Con le norme impugnate - sottolinea la vicepresidente -  ed in particolare con il comma 4 dell'art. 19, il legislatore nazionale detta disposizioni di dettaglio nella materia dell'istruzione, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni,  ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. In questo contesto quindi, non solo si 'impone' l'accorpamento generalizzato delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi, ma  si interviene sul 'dimensionamento minimo' delle istituzioni scolastiche (1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in zone disagiate o caratterizzate da specificità linguistiche), senza lasciare alcuno spazio all'autonomia delle Regioni".
 "In pratica - conclude Casciari -  si tratta di un altro tassello che, oltre a limitare il potere decisionale delle Regioni, aggiunge un ostacolo alla realizzazione della programmazione dell'ente che, come noto, è frutto di una concertazione con i Comuni e le Province. Va ricordato, che nel caso dell'anno scolastico 2011/2012, l'iter e già stato concluso lo scorso dicembre".

 

IL TESTO

Disegno di legge n. 2968 AS

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

(presentato al Senato dal Governo il 20 ottobre 2011)

Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

 

73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

74. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

75. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

 

>>>art. 19

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.<<<<

 

76. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».