Rinvio ordinanza Tar La Tecnica della Scuola, 24.11.2011 Il Tar con il decreto del 24 novembre ha respinto la domanda di concessione di misure cautelari provvisorie ed ha fissato al 6 dicembre prossimo l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare in Camera di Consiglio. E’ stata depositato il decreto che tanti partecipanti al concorso Ds attendevano per oggi 24 novembre. In questa data infatti si sono discussi dinanzi alla Terza Sezione bis del Tar per il Lazio, i primi due ricorsi presentati dall’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, a nome di parecchi non idonei alla prova preselettiva che miravano ad ottenere l’annullamento della stessa e, in via cautelare, l’ammissione dei ricorrenti alle prove del concorso. Il Tar con il decreto che riportiamo in basso ha respinto la domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e ha fissato per l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011. Ciò significa che per idonei e non idonei bisognerà attendere e palpitare ancora. Ecco il testo del decreto: N. 04358/2011 REG.PROV.CAU. N. 09116/2011 REG.RIC.
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2011, proposto da: (omissis) contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; nei confronti di (omissis) per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento avente ad
oggetto: "mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici"; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 codice procedura amministrativa; Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l'estrema gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile;
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