Pensioni: cosa cambia di L.L. La Tecnica della Scuola, 9.11.2011 L’Inpdap ha emanato la circolare n. 16 del 9/11/2011, con la quale ha illustrato le innovazioni normative che interesseranno anche il personale del comparto scuola e Afam. Il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto numerose novità in materia previdenziale, aventi riflesso anche sulle prestazioni erogate dall’Inpdap. Per tale ragione, l’Istituto ha emanato la circolare n. 16 del 9/11/2011, con la quale ha illustrato le innovazioni normative che interesseranno anche il personale del comparto scuola e Afam. Innanzitutto, sono previste novità in merito alla decorrenza dei trattamenti pensionistici: dal 1° gennaio 2012, infatti, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, viene prevista la c.d. finestra mobile, con la quale l’accesso al pensionamento avviene dalla data di inizio dell’anno scolastico dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione. Di conseguenza, per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio prossimo, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al 1° settembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti. Nel caso delle Afam, per le quali vigono le medesime disposizioni, il riferimento sarà l’anno accademico e la data del 1° novembre. Nel comparto scuola – chiarisce l’Inpdap – è ricompreso anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio le scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. La disposizione in esame non si applica invece al personale delle Università per il quale vige il regime della finestra mobile con l’accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti. Ma le novità non terminano qui e sono infatti previsti anche nuovi termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, termini differenziati a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. In estrema sintesi essi sono: • Termine breve - entro 105 giorni dalla cessazione: in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; • Termine di sei mesi: in caso di raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza); in caso di cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso. • Termine di 24 mesi: quando la cessazione è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione (dimissioni volontarie; recesso da parte del datore di lavoro). Sono però previste delle eccezioni: non è infatti interessato dai nuovi termini il personale del comparto scuola e delle Afam che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Per tale personale i termini rimangono i seguenti: 1. 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 2. 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche. |