Consulta: i criteri per istituire scuole
dell’infanzia non spettano allo Stato

da Tuttoscuola,  22.3.2011

Nei mesi scorsi le regioni Piemonte e Toscana avevano sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta in merito ad alcune norme del DPR n. 89/2009, relative alla revisione del’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione.

In particolare, erano stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale sull’articolo 2 del regolamento, relativo alla scuola dell’infanzia, e sull’articolo 3, concernente le scuole del primo ciclo.

Con sentenza n. 92 del 9 marzo scorso, depositata ieri in cancelleria, la Corte ha parzialmente accolto i ricorsi, stabilendo che “non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.

Per effetto della sentenza, quindi, vengono annullati i commi 4 (istituzione di nuove scuole e sezioni dell’infanzia) e 6 (possibilità di accogliere nelle sezioni di scuola dell’infanzia di piccoli comuni e comuni montani bambini di età compresa tra i due e i tre anni) dell’articolo 2 del DPR 89/2009.

Rimane invece allo Stato la competenza sui criteri per l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo.