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Stop assunzioni d'ufficio Rapporti anche da più anni mai trasformabili tempo indeterminato TM news, 6.5.2011 Roma, 6 mag. (TMNews) - Per i precari della scuola è un decreto sviluppo agro-dolce quello che sta per essere varato dal governo: se da una parte è prevista la loro assunzione, entro il 2013, su tutti i posti vacanti, secondo stime sindacali attualmente quantificabili in meno di 30mila docenti e circa 37mila unità di personale Ata, dall'altra il decreto sbarra la porta alle decine di migliaia di supplenti 'storici' che stanno tentando di approdare alla stabilizzazione attraverso le aule del tribunale. Facendo riferimento all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel decreto sviluppo si sottolinea, infatti, "che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo". La norma vanificherà, dunque, le aspettative dei tanti precari della scuola con almeno tre anni di servizio alle spalle, alimentate 40 giorni fa da una sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Genova riguardo il ricorso di 15 supplenti assistiti dalla Uil: nell'occasione il giudice ha di fatto accolto la richiesta di risarcimento danni, con tanto di quota record, la più alta mai decretata in Italia, per la mancata stabilizzazione dei supplenti disponendo che ad ogni lavoratore venga riconosciuto un risarcimento di circa 30mila euro, oltre al diritto agli scatti di carriera. Una sentenza che fa il paio con quella emessa qualche mese prima, ad ottobre, da un giudice del lavoro del Tribunale di Siena, Diego Cammarosano, che aveva accolto la richiesta dei legali di un'insegnante, stufa di attendere la chiamata a titolo definitivo, dopo sei anni di supplenze annuali, alla quale era stata assegnata l'assunzione in ruolo d'ufficio. Ultimamente dello stesso parere, del resto, si è espressa in diverse occasioni la Corte di Giustizia europea. Se l'assunzione coatta fosse stata estesa ad una bella fetta dei 120 mila docenti supplenti e 70mila amministrativi, tecnici ed ausiliari non di ruolo, inseriti nelle graduatorie provinciali, ciò avrebbe potuto determinare un debito per lo Stato pari ad almeno 3-4 miliardi di euro. E nell'ultimo periodo almeno 40mila precari, soprattutto attraverso il Condacons e la Cgil, si erano già attivati presentando uno specifico ricorso finalizzato proprio all'assunzione, anche per non incappare nella scadenza di rivendicazione dei diritti dei precari, prorogata a dicembre, imposta attraverso il collegato al lavoro (legge 183/2010). Ora però la norma contenuta nel decreto sviluppo, all'art. 19, blocca tutto: secondo il governo, infatti, nella scuola è impossibile definire con certezza il numero di posti liberi. La loro entità è in effetti legata a fattori non prevedibili, come le iscrizioni ed i pensionamenti: il comparto scuola, sostiene quindi il governo, non può essere soggetto a meccanismi di assunzione automatica, anche a fronte di più anni di supplenze continuative. Ma vi sono anche altre novità che i precari della scuola, in particolare quelli che dal sud emigrano al nord, non gradiranno di certo: l'art. 22 prevede, introduce, a partire dalla tornata di assunzioni di questa estate, la possibilità di "chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità". Il 'danno' non è lieve, se si pensa che sino ad oggi questa chance veniva concessa già subito dopo la conclusione dell'anno di prova. Confermata, infine, la norma che prevede l'abolizione delle 'code' in caso di trasferimento di provincia e lo slittamento di un anno del rinnovo delle graduaotorie: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 - recita il decreto - l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".
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