Salvaprecari, stangata del Tar Lazio di Carlo Forte ItaliaOggi, 3.5.2011 I docenti precari che hanno prestato servizio per 180 giorni in scuole diverse hanno diritto ad entrare nel cosiddetto salva precari. È questo il principio affermato dal Tar del Lazio con un'ordinanza sospensiva depositata il 29 aprile scorso (1577/2001). La pronuncia fa seguito ad un'analoga ordinanza sospensiva del Consiglio di stato emessa l'anno scorso (5092 depositata l'8 novembre 2010) e ad un'altra ordinanza sospensiva del Tar del Lazio di quest'anno (290/2011) con le quali i giudici amministrativi hanno disposto la sospensione del decreto dirigenziale sul salvaprecari dell'anno scorso. Alla sospensione, però, non ha fatto seguito l'annullamento. E forse è per questo motivo che l'amministrazione scolastica ha ritenuto di reiterare il decreto salvaprecari censurato dall'ordinanza del 29 aprile, senza inserire alcuna modifica dei requisiti. L'obbligo di rivedere i decreti nel senso indicato dal giudice amministrativo sussiste infatti solo dopo l'annullamento. In passato l'amministrazione si è attenuta a questa regola talvolta con tempestività, come per esempio quando fu annullato il decreto che prevedeva 4 fasce nelle graduatorie permanenti. In qual caso il ministero emanò un altro decreto istituendo le 3 fasce. Ma in altre occasioni l'amministrazione non è stata così tempestiva. Si pensi, per esempio, alla questione della valutabilità del servizio militare (anche non in costanza di nomina) che, sebbene sia stata costantemente affermata dal giudice amministrativo, non è mai stata recepita dall'amministrazione. Resta il fatto, però, che secondo i giudici amministrativi i decreti ministeriali che regolano gli elenchi prioritari sono illegittimi nella parte in cui dispongono che i 180 giorni di supplenza validi ai fini dell'inserimento negli elenchi devono essere stati prestati nella stessa istituzione scolastica senza soluzione di continuità. Tale previsione, peraltro, è stata già censurata a più riprese dalla prevalente giurisprudenza di merito ordinaria. Ma qui si apre un'altra questione, che riguarda la giurisdizione. Che secondo la Cassazione è del giudice ordinario e non del Tar. |