Lode ai ricorrenti pettine
che si sono immolati per la giustizia di tutti

di Antonio Gabrieli, 13.5.2011

In merito alla travagliata "questione" dei ricorrenti pettine, commissariamenti, nuovi ricorsi e/o nuove istanze da presentare, vorrei fornire a beneficio di tutti le mie personali osservazioni.

Per passione, per attività sindacale svolta e per motivi professionali, è da diverso tempo che pongo attenzione alla problematica pettine-coda.

Personalmente, purtroppo, devo constatare che tanti docenti non hanno ancora ben compreso la situazione venutasi a creare dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale Sent. 41/2011, che ha dichiarato l’illegittimità del c. 4-ter dell’art. 1 della L. 167/09.

I ricorrenti "pro-pettine" nel 2009 decisero di impugnare il D.M 42/09, perché vietava il loro mero trasferimento e penalizzava l'inserimento dei docenti nelle nuove province aggiuntive.

Costoro proposero, quindi, migliaia di ricorsi al TAR Lazio dietro il “sollecito” che proveniva loro da alcune sigle sindacali, da associazioni varie, nonché da parte di diversi legali attenti alla problematica scolastica.

Molti di questi docenti, come si sa, ricorsero al Giudice Amministrativo perché - detto in estrema sintesi - lamentavano la negazione imposta dal MIUR al loro libero trasferimento e rivendicavano la libertà di poter cambiare provincia (o inserirsi nelle nuove province aggiuntive) senza essere penalizzati in graduatoria.

I ricorsi erano ampiamente fondati sul rispetto di alcuni principi costituzionali, che da niuno potevano essere sovvertiti, neanche dal legislatore che avrebbe successivamente e "maldestramente" provato ad arginare al naturale epilogo della vicenda processuale.

Tale decisione della maggioranza trascurava che, come scriveva l'insigne costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, " ... al di là della legge c'è pur sempre il diritto, e col diritto la legge deve fare i conti".

Così si è giunti all’ormai famosa sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale, che ha fatto finalmente giustizia.

Il nodo cruciale che appare essere non molto chiaro a tanti ricorrenti (anche per colpa della poca chiarezza di alcuni comunicati) trae origine, dunque, proprio dagli effetti che derivano da questa importante sentenza emessa dai Giudici Costituzionali.
Con la sentenza 41/2011 Corte Cost., probabilmente, tanti ricorrenti si sono visti riconoscere più di ciò che speravano al momento del loro ricorso; infatti, è innegabile che molti ricorrenti siano stati invogliati a ricorrere non solo per lamentare il disconoscimento dei loro diritti operato dal MIUR, ma probabilmente anche per vedere riconoscere una “giustizia” solo a coloro che avevano presentato ricorso, anziché all'intera categoria di docenti iscritti nelle GaE.

Invero, nel contenzioso contro il D.M.42/09 è stata chiamata a pronunciarsi (su un ricorso riguardante lo spostamento del punteggio nelle GaE) anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha regolato la giurisdizione rispetto ad una controversia pendente innanzi al TAR Lazio su una questione, quella della giurisdizione, "strettamente" legata a TUTTI i ricorsi (compreso quelli “pettine“) che hanno ad oggetto le Graduatorie ad Esaurimento dei docenti.

La Suprema Corte, ha definitivamente statuito che in materia di graduatoria "la giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia al Giudice Ordinario".

Questa decisione sulla giurisdizione (che probabilmente verrà riprodotta per i ricorsi “pettine”), rapportata agli effetti che produce la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 parrebbe, dunque, prospettare il seguente scenario: ANCHE i docenti NON ricorrenti iscritti nelle GaE possono reclamare il ruolo ovvero la mancata nomina in base al loro punteggio.

I beneficiari dei ricorsi che hanno "pagato" - in termini di costi processuali e, in alcuni casi, anche in termini di "tessere" d‘iscrizione ai sindacati - rischiano di non trarre nessun diritto in più rispetto ai non ricorrenti.

Se dovesse essere confermata anche per i ricorsi pettine - come tutto lascia presupporre - la giurisdizione del Giudice Ordinario, l'efficacia della sentenza della Corte Costituzionale spiegherebbe i suoi effetti concreti (ruoli e nomine) su tutti i docenti e non solo a favore dei ricorrenti.

Se si considera, inoltre, che i posti che dal 2009 sono stati assegnati in ruolo, e che sono stati erroneamente attribuiti ad alcuni docenti a discapito di altri (realmente legittimati ma inseriti illegittimamente in coda), sono per c.d. "posti numerati", di conseguenza a tali posti potranno aspirare solo alcuni docenti che nella maggior parte dei casi, probabilmente, saranno dei NON ricorrenti pettine.

Se dovesse essere confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, a nessun docente iscritto nelle GaE dovrebbe essere preclusa la possibilità di reclamare il ruolo o la nomina annuale.

L'unico limite sarà quello di rispettare il senso delle graduatorie: chi ha il punteggio più alto, sia egli ricorrente pettine o meno, ha diritto di reclamare retroattivamente il ruolo o la nomina non conseguita.

Il ricorrente con il punteggio più basso dovrà adeguarsi a questa regola e a nulla servirà l'aver pagato spese legali e/o tessere sindacali, e a nulla servirà inviare ulteriori raccomandate alla Pubblica Amministrazione.

Lode ai tanti che si sono adoperati, attraverso i ricorsi, a salvaguardare il diritto... ma ormai questo pare che potrà essere vantato solo da chi ha il punteggio più alto pur avendo risparmiato diversi "soldini" che altri, invece, hanno speso per seguire l'iter dei ricorsi.

Nessuno può negare che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, dispone un effetto di tipo generale, erga omnes. Per ricitare Zagreblesky: " La soluzione costituzionale per una "efficacia retroattiva" delle decisioni di incostituzionalità è stata - sulla base delle novità introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 1948 - di fatto modificata nell'art. 30 della legge n. 87/1953, là dove si dice che, dal giorno successivo alla pubblicazione, la legge dichiarata incostituzionale "non può più avere applicazione" da parte di nessuno (.....).Ciò significa che in qualunque procedimento giudiziario successivo alla pubblicazione della sentenza (...) la legge incostituzionale non potrà più trovare applicazione". Ovviamente, l'effetto retroattivo è così condizionato dalla possibilità di adire un Giudice, promuovendo un giudizio. Solo il giudicato, la prescrizione e la decadenza sono dunque i tre principali limiti alla retroattività degli effetti delle sentenze di incostituzionalità.

Nel nostro caso, avrà diritto di adire il Giudice per ottenere il mancato ruolo o la mancata nomina, i docenti che hanno il punteggio più alto e solo nel limite del numero dei contingenti delle immissioni in ruolo (o delle nomine annuali) che sono stati assegnati dal MIUR nel 2009 e nel 2010, prescindendo dalla qualifica di “ricorrente pettine” e dalle spese sostenute per seguire l'iter processuale.

Se fosse decisa anche per i ricorsi "pettine" la giurisdizione del Giudice ordinario, infatti ed oltre i "proclami" di alcuni sindacati e/o associazioni, i diritti de quibus non risulterebbero prescritti per nessuno e, dunque, solo alcuni (specialmente tra i non ricorrenti) potrebbero reclamare legittimamente quanto gli sarebbe spettato se fossero stati inseriti a pettine anzichè in coda.

Con questo scenario è lecito immaginare che non solo uno, ma grosso modo tutti i sindacati hanno ed avranno possibilità, competenza e disponibilità per aiutare il reale "avente diritto" a reclamare quanto gli spetterà; non si tratterà più di pettine o coda, si tratterà solo di un ruolo o di una nomina da attribuire a chi ne ha diritto con riferimento al solo punteggio posseduto in graduatoria.

Certo, in linea di principio potrebbe residuare una minima e remota possibilità che la Corte di Cassazione vada a rimodificare, a così breve distanza di tempo, il suo pregiato orientamento circa la giurisdizione del G.A.. Questa circostanza, a sommesso avviso del ricorrente, è veramente minima e remota, oltre ad essere una possibilità per la quale i ricorrenti non possono e non potranno farci nulla.

Ai ricorrenti non resta, pertanto, che aspettare e vedere chi sarà il Giudice che avrà la giurisdizione in materia di GaE.

Personalmente, in attesa della definizione, non consiglierei di spendere altro denaro (anche se solo in raccomandate e/o mantenendo duplicazioni di deleghe sindacali) né ai ricorrenti al TAR Lazio, nè ai ricorrenti al Presidente della Repubblica.

Tutti dovrebbero attendere pacificamente l'esito, senza preoccupazioni e senza spendere ulteriori somme di denaro, tenendo presente che probabilmente potrà vantare diritti chi non ha fatto ricorso.

A questi docenti che un domani saranno i "reali" vincitori, tanti sindacati e associazioni offriranno il loro sostegno sindacale-legale; infatti, dopo la decisione della Corte Costituzionale e dopo il nuovo aggiornamento, la questione coda-pettine può definirsi superata. Da oggi in poi si dovrà parlare dei ruoli e delle nomine mancate, problematiche verso cui tutti i sindacati hanno sempre dimostrato, e dimostreranno, attenzione.

Lode, dunque, ai ricorrenti pettine che si saranno immolati inutilmente, a vantaggio dei colleghi NON ricorrenti.
 

Per chi desiderasse ricevere maggiori resto a disposizione via mail a: antoniogabrieli78@gmail.com.