Cedolino unico per i compensi accessori da Tuttoscuola, 17.5.2011 Era previsto dalla legge finanziaria 2010 e ora entra in vigore a tutti gli effetti anche nella scuola statale. Ci riferiamo al cedolino di stipendio che ora diventa unico sia per le parti fisse dello stipendio che per il salario accessorio. La Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Miur ha diramato ieri, d’intesa con il Ministero dell’economia e finanze, la nota prot.n. 3980 del 16 maggio 2011 che detta disposizioni per l’entrata in vigore del cedolino unico. D’ora in poi non saranno più le istituzioni scolastiche a liquidare l’accessorio, ma vi provvederà direttamente il Service Personale Tesoro (SPT) che già provvedeva a liquidare le competenze fisse. Tuttavia in via transitoria, precisa la nota ministeriale, le competenze accessorie dovute al personale per l’anno scolastico 2010/2011 e anni precedenti dovranno essere liquidate e pagate, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro e l’IRAP, da ciascuna Istituzione scolastica utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi. Esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità descritte. Sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico le seguenti tipologie di competenze accessorie: ● il fondo dell'istituzione scolastica, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc…), incluse le integrazioni eventualmente assegnate per lo svolgimento dei corsi di recupero; ● le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); ● gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); ● le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL); ● le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); ● i compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Invece continueranno ad essere pagati secondo le precedenti modalità tutti i compensi per il personale coinvolto nelle attività delle aree a rischio. |