Apprendistato su più tempi Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore, 7.5.2011
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato all'occupazione dei giovani. Si apre così lo schema di
Testo Unico approvato giovedì dal Consiglio dei ministri (si veda
«Il Sole 24 Ore» di ieri). È un'affermazione che aiuta a
visualizzare le tante sfaccettature di questo contratto. È
finalizzato all'occupazione dei giovani, perché riconosce forti
sgravi contributivi alle imprese che assumono e formano gli
apprendisti. È a tempo indeterminato, perché non ha alcuna scadenza.
Ma è flessibile, perché al termine del periodo di formazione
l'impresa può decidere se recedere dal rapporto, senza dover dare
una motivazione, o proseguire il rapporto con le regole ordinarie.
Si possono stipulare tre diverse tipologie di contratto. Per i
minori che sono usciti dai canali scolastici, si può stipulare il
contratto di «apprendistato per la qualifica professionale»,
seguendo - in alternanza al lavoro - le attività formative definite
con intese sottoscritte dal ministero del Lavoro, dal ministero
dell'Istruzione e dalle Regioni. Per evitare che i datori di lavoro incamerino i benefici contributivi senza svolgere la formazione, il Testo Unico prevede sanzioni economiche molto pesanti: devono essere restituiti i contributi previdenziali risparmiati (all'apprendista si applica un'aliquota contributiva del 10%, e quindi va restituita la differenza con l'aliquota dovuta per l'assunzione con un normale contratto di lavoro subordinato), moltiplicati per due. La sanzione non si applica se il mancato svolgimento della formazione non dipende dal datore di lavoro (ipotesi che può verificarsi, ad esempio, se la formazione di competenza regionale non viene erogata). Nel caso in cui la formazione sia erogata ma comunque siano state violate alcune norme dei contratti collettivi che la disciplinano, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 100 a 600 euro per ogni violazione (con maggiorazioni per le recidive). Infine non bisogna dimenticare che il dipendente, applicando le regole generali, può chiedere - in caso di inadempimento dell'obbligo formativo - la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto ordinario, facendo venire meno la possibilità per il datore di lavoro di esercitare il diritto di recesso alla fine del periodo formativo. |