Riconosciuta la competenza esclusiva
dei dirigenti scolastici
sull’organizzazione del servizio

da Tuttoscuola,  25.7.2011

Il decreto legislativo 150/2009 di riforma della Pubblica Amministrazione riconosce la competenza dei dirigenti in materia di organizzazione del servizio, con conseguente esclusione di intervento o accordo con le RSU, anche nel comparto scuola.

Dalla sua entrata in vigore ad oggi c’è stato un susseguirsi di contrasti interpretativi circa i tempi di applicazione della norma (se da subito o dopo il suo recepimento nel contratto nazionale di lavoro), con giudici del lavoro che si sono pronunciati in modo difforme (anche se sono prevalse le sentenze per la non immediata applicazione) e di Uffici scolastici che hanno dato disposizioni ai dirigenti di applicare a se stessi le norme Brunetta, come è avvenuto a gennaio da parte del direttore generale dell’USR Veneto.

Il Miur non ha preso posizione, in attesa di chiarimenti della Funzione Pubblica, ma ha comunque ritenuto che dovesse valere il CCNL in atto (non ancora riformato) e, quindi, non doversi procedere ad applicare, per il momento, il decreto legislativo 150/2009.

Con la ripresa dell’anno scolastico la situazione non sarà più caratterizzata da questa incertezza e i dirigenti scolastici dovranno assumere l’esclusiva responsabilità in materia di organizzazione del servizio scolastico con la conseguenza di non contrattare questa materia con le RSU d’istituto.

Si conclude un anno di contrasti e di tensioni sindacali che avevano portato anche alla denuncia delle organizzazioni sindacali nei confronti di dirigenti scolastici.

L’atto che ha disposto il chiarimento è contenuto nell’ordinanza ministeriale 64/2011 per le assegnazioni e le utilizzazioni dove nel preambolo si cita la risposta (finalmente) della Funzione Pubblica (nota 40466 del 15.7.2011) e si afferma la competenza dei dirigenti scolastici: le materie relative all’assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/o sedi (di cui agli artt. 4 e 15 del ccni non sottoscritto), alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti di direttore dei servizi generali e amm.vi (di cui all’art. 11 bis del ccni non sottoscritto) e all’attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale (cui all’art. 21 del ccni non sottoscritto) rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali datoriali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40 del d.l.vo 165/01 come modificato dall’art. 54 del d.l.vo 150/09.

La lunga resistenza dei sindacati che, non condividendo la norma Brunetta, avevano fatto ostruzione per la sua applicazione è finita (forse); di fronte alla risposta hanno sbattuto la porta, non sottoscrivendo l’accordo integrativo per la mobilità del personale scolastico.