Il parto prematuro posticipa il congedo di L.L. La Tecnica della Scuola, 14.7.2011 Con una recente sentenza della Corte Costituzionale - la n. 116/2011- è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta, del congedo obbligatorio che le spetta”. Considerata l’immediata applicabilità della sentenza e nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, l’Inps ha emanato il messaggio n. 14448 dell’11 luglio 2011, con il quale fornisce alle Sedi le prime indicazioni operative. Nel recepire quanto disposto dalla sentenza in questione, l’Inps dispone che in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa nel periodo intercorrente tra la nascita prematura del figlio e il giorno in cui lo stesso viene portato a casa. Tale differimento - precisa l’Inps - non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima), nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi. Per ottenere il differimento, la lavoratrice deve pertanto acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. La certificazione può essere rilasciata dalla struttura ospedaliera, sia pubblica sia privata, presso la quale il neonato è ricoverato. E sarà la stessa struttura ospedaliera ad attestare la data di dimissioni del neonato. Ovviamente, tale posticipo può essere richiesto solo se le condizioni di salute della lavoratrice lo consentono e quindi, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, deve farsi rilasciare le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro. In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre, anche il lavoratore padre ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare. Oltre alla documentazione di cui sopra, il padre lavoratore dovrà presentare anche i documenti che attestano la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità. |