SCUOLA
Prof precario da 32 anni chiede
Tramite Codacons cita ispettorato
lavoro:sfruttato e mai assunto TM news, 2.7.2011 Roma, 2 lug. (TMNews) - Sostenuto dal Codacons, al termine del suo 32esimo anno da supplente, un insegnante romano di 54 anni ha deciso di denunciare l'ispettorato dl lavoro e chiedere un risarcimento record da 3 milioni di euro per danni professionali e personali, derivanti dalla mancata assunzione a titolo definitivo: secondo i legali del 'Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori', la reiterata assunzione a tempo determinato del docente, attraverso la stipula di contratti a termine, ha comportato la messa in atto di una serie di reati che vanno dallo sfruttamento del lavoro all'abuso di autorità su soggetto debole fino all'appropriazione indebita della forza di lavoro.
Per Carlo Rienzi, presidente del Codacons, la vicenda
dell'insegnante 54enne romano costituisce "un caso assurdo, che a
nostro avviso può configurare un vero e proprio sfruttamento del
lavoro". Il rappresentante del Coordinamento di difesa dei
consumatori è ottimista sull'esito della rivalsa, che coinvolge
anche tutti i ministeri dell'Istruzione insediatisi dal 1979 ad
oggi, sottolineando che "per fortuna i tribunali di tutta Italia
stanno accogliendo le richieste dei precari della scuola". Il fenomeno dei rimborsi chiesti da coloro che per lungo tempo hanno insegnato o preso servizio nella scuola come non docenti sempre e solo a tempo determinato, quindi, è tutt'altro che circoscritto: secondo alcune stime di settore, l'assunzione in ruolo di tutti i precari della scuola (non meno di 100 mila) con più di 3 anni di servizio svolto produrrebbe un esborso per lo Stato pari ad almeno 4-5 miliardi di euro. Lo sanno bene anche il governo ed il Miur, che per evitare rimborsi collettivi record, pari quasi al ritorno derivante da una Finanziaria, di recente hanno confermato, attraverso il decreto sviluppo, l'inammissibilità dell'assunzione d'ufficio per il mondo della scuola. Facendo riferimento all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'amministrazione italiana ha ribadito "che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo".. |