Contrattazione di istituto: di R.P. La Tecnica della Scuola, 7.7.2011 Intanto i Tribunali del Lavoro continuano ad esaminare cause e ricorsi. Pochi giorni quello di Roma ha dato torto ai sindacati del comparto scuola ribadendo che su alcune materie non è più necessaria la contrattazione. La battaglia sulle nuove regole per la contrattazione di istituto continua giorno dopo giorno nelle aule dei tribunali, ma sembra ormai avviarsi verso la conclusione.
Con una decisione di pochi giorni fa il Tribunale di Roma ha rigetto
il ricorso presentato congiuntamente da FLC-Cgil, Uil-Scuola,
Cisl-Scuola, FGU-Gilda e Snals nei confronti del dirigente
dell’Istituto “Armando Diaz” di Roma che aveva rifiutato di
contrattare le materie previste dal CCNL all’art. 6, comma 2,
lettere h), i) ed m). e del personale docente e Ata in rapporto al piano dell’offerta formativa al piano delle attività (lettera h), i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, Ata alle sezioni staccate e ai plessi (lettera i), criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente e Ata (lettera m). La questione è legata alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 150/09 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) che secondo i sindacati del comparto scuola dovrebbero entrare in vigore solo con la prossima tornata contrattuale. Al contrario l’Anp ha sempre sostenuto la tesi opposta; in effetti in questo anno le decisioni dei tribunali si sono susseguite a ritmo sostenuto e a questo punto si può sostenere che la maggior parte di esse è congruente con l’interpretazione dell’Anp. In ogni caso, per evitare ogni incertezza il Governo ha predisposto da tempo un decreto di interpretazione autentica che proprio la prossima settimana dovrebbe concludere il suo percorso parlamentare.
Entro il 16 luglio infatti le Commissioni parlamentari dovranno
formalizzare il proprio parere in modo da consentire al Governo di
adottare il provvedimento in via definitiva. |