Quella strana minaccia di ricorso da Tuttoscuola, 6.6.2011 “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo”. La disposizione, applicata quest’anno per la prima volta per tutti gli studenti degli istituti superiori, era già prevista nel 2005 dal decreto legislativo n.226, ma non era entrata in vigore. Il Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) ha ripreso quella norma, prevedendone anche i tempi di applicazione: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. La riforma delle superiori è partita dall’anno scolastico 2010-11 e, quindi, contestualmente è diventata pienamente efficace la norma dei tre quarti di presenza obbligatoria a scuola anche per gli studenti della secondaria di II grado. Alcuni mesi fa il Miur ha ricordato con la circolare n. 20 del 4 marzo 2011 la piena vigenza della norma, suggerendo anche criteri per una corretta applicazione da parte di tutti gli istituti. Ora, a tre mesi di distanza, il Codacons ha diffidato il Miur – e soprattutto i consigli di classe – dal dare applicazione alla circolare, in quanto in passato diversi Tribunali hanno dichiarato illegittime le bocciature dovute alle assenze da scuola. Si tratta di una tesi singolare, in quanto le sentenze richiamate si riferiscono a quando non esisteva alcuna norma in materia; la stessa circolare non ha fatto altro che richiamare dispositivi legislativi e regolamentari ben chiari. Sembra quasi che la presa di posizione del Codacons voglia servire da elemento di dissuasione nei confronti dei professori che si avviano agli scrutini finali. |