DL 70/2011: c'è il parere favorevole da Tuttoscuola, 9.6.2011 Nell’esame del decreto legge 70/2001, per le materie di competenza, la VII Commissione Cultura della Camera ha espresso ieri parere favorevole alle seguenti condizioni: omissis 5) all’articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo; 6) con riguardo al comma 17 dell’articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l’istituzione dei corsi di laurea previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall’anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l’anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; 7) considerato che le riduzioni di organico previste dall’articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell’ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l’applicabilità delle disposizioni cosiddette « salva precari » (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012; 8) all’articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un’altra provincia avviene « secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti »; 11) la disposizione recata all’articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime. |