Assegno per il nucleo familiare: di L.L. La Tecnica della Scuola, 22.6.2011 Con la Circolare n. 22 del 20 giugno 2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le nuove tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2010, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012. A tale proposito segnaliamo anche le faq, con le quali la Ragioneria definisce la composizione del nucleo familiare, quali redditi considerare e come trattare alcune casistiche particolari, come le convivenze, i casi di separazione e divorzio o la presenza in famiglia di soggetti inabili. Ad esempio, il soggetto convivente, non rientrando nell’elencazione fornita dalla legge che disciplina l’Anf, non può essere ricompreso nel nucleo né i suoi redditi possono essere inclusi nel reddito familiare. Per quanto riguarda i casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell’individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall’affidamento degli stessi all’uno o all’altro genitore. E, relativamente alle percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell’elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili, la Ragioneria spiega che tale beneficio può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportino una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta. |