Il Veneto ridimensiona le RSU da Tuttoscuola, 24.1.2011 Nei mesi scorsi sono fioccate diffide sindacali nei confronti di quei dirigenti scolastici che, in attuazione del decreto legislativo 150/2009, avevano ridotto la contrattazione integrativa di istituto, assumendo la competenza nella definizione di materie relative all’organizzazione scolastica. Anche in Veneto, soprattutto a Padova, i dirigenti erano stati diffidati dal dare applicazione alle nuove norme, perché, secondo i sindacati, fino al prossimo CCNL valgono le attuali norme contrattuali. Di parere nettamente diverso è stata, invece, il direttore generale dell’USR Veneto, Carmela Palumbo, da una settimana passata alla sede centrale di Roma, che in una nota inviata ai dirigenti scolastici pochi giorni prima di lasciare l’Ufficio ha fatto presente che i contratti integrativi già sottoscritti secondo le vecchie regole o ancora da sottoscrivere devono adeguarsi alle nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009. In proposito ha richiamato, oltre al decreto, anche la circolare n. 7/2010 della Funzione pubblica e il nuovo CCNL dei dirigenti scolastici dell’area V, che ha recepito, nelle premesse e nell’art. 14 (obblighi del dirigente), le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 150/2009. Conseguentemente la nota dell’Usr Veneto precisa che “devono essere escluse dalla contrattazione integrativa d’istituto, rientrando nei poteri dirigenziali del dirigente scolastico, tutte quelle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell’art. 6 del CCNL 29.11.2007, che si possono ricondurre all’organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane. Relativamente a tali materie è comunque prevista l’informativa alle organizzazioni sindacali”. Per evitare dubbi su quanto richiamato, la Palumbo ha ricordato “l’obbligo di adeguare alla nuova normativa i contratti integrativi d’istituto, secondo le indicazioni fornite con la presente nota, in quanto, diversamente, come già sottolineato, tutte le clausole contrattuali difformi dalla nuova normativa sono nulle e non possono essere applicate (art. 54 comma 3 – quinquies citato)”. In caso di mancato adeguamento “i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore decreto legislativo n. 150/2009 (15 novembre 2009) cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili (art. 65, 2° comma)”. I sindacati hanno annunciato l’intenzione di adire le vie legali. |