Scuola, il giudice: Il giudice del lavoro Barbara Bortot accoglie il ricorso presentato da 45 prof a tempo determinato, riconoscendo loro il diritto agli scatti di anzianità e, dunque, agli aumenti di stipendio previsti per quelli a tempo indeterminato. Finora la norma non concedeva alcuna progressione sotto il profilo economico a un precario, anche se riassunto per dieci anni di seguito Cristina Genesin Il Mattino di Padova, 27.1.2011 PADOVA. Insegnanti precari da una vita. Ma almeno, da qui al futuro, con il pieno riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità e, quindi, agli aumenti di stipendio previsti per chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A introdurre la novità nel mondo della scuola popolato da migliaia di docenti precari è un'innovativa sentenza del giudice del lavoro Barbara Bortot, che ha accolto il ricorso presentato da 45 professori delle scuole medie inferiori e superiori del Padovano, tutti a tempo determinato, assistiti dagli avvocati Marco Cini e Attilio Giovanni De Martin. Sentenza che «dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Contratto nazionale di lavoro-comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato... e condanna l'amministrazione (il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, n.d.r.) a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata». Una rivoluzione. «Credo sia una delle prime volte in cui un giudice riconosce il principio della parità di trattamento fra docenti precari e docenti di ruolo per quanto riguarda gli scatti di anzianità - commenta soddisfatto l'avvocato Cini - disapplicando la norma italiana che prevede per il precario il livello stipendiale iniziale e non gli riconosce alcuna progressione sotto il profilo economico, anche se riassunto per dieci anni di seguito». Il giudice Bortot, infatti, ha applicato una normativa contenuta nella direttiva comunitaria numero 70 del 1999 la quale stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni d'impiego (concetto nel quale rientrano gli scatti di anzianità) i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato...». Una normativa della Ue a cosiddetta «efficacia diretta» in quanto fa sorgere dei diritti in capo al cittadino europeo che quest'ultimo può far valere direttamente davanti al giudice nazionale. Tutti i 45 ricorrenti, ormai da anni, hanno rapporti di lavoro a tempo determinato da settembre al 30 giugno o al 31 agosto. Poi a settembre, di nuovo, ricominciano la trafila da precari fino al completamento dell'anno scolastico, partendo da zero ovvero dal livello stipendiale iniziale, benché molti fra loro abbiano alle spalle 10 e più anni di servizio. Grazie a questa sentenza non ottengono il pagamento delle differenze retributive esistenti fra docente precario e docente di ruolo per il periodo di tempo in cui hanno prestato servizio. Stavolta il giudice ha ordinato che i lavoratori siano collocati al livello stipendiale che spetta loro in base all'anzianità di servizio maturata. Se a giugno scade il contratto, dunque, a settembre si ricomincia con lo stipendio calibrato sugli scatti di anzianità cumulati fino ai due mesi precedenti. 27 gennaio 2011. |