Il Decreto Interministeriale n. 3 del 14.1.2011 di Osvaldo Roman ScuolaOggi 1.2.2011 Il D.I. n.3 del 14 /1/2011è attualmente all’esame della Corte dei Conti ma ha già prodotto un effetto consentendo l’introduzione, nei cedolini recanti lo stipendio mensile del mese di gennaio 2011, di una modifica dell’annotazione che riguarda il passaggio nel successivo scalone retributivo. Nei cedolini infatti si afferma che questo passaggio avverrà con due anni di ritardo rispetto alla data indicata nei mesi precedenti. Ad esempio chi nei mesi scorsi leggeva sul proprio cedolino che sarebbe passato in un certo mese del 2013 nel successivo scalone ha trovato scritto che tale passaggio avverrà nello stesso mese di due anni dopo e cioè nel 2015. La notizia era una di quelle destinate a creare notevole turbamento in un milione di dipendenti della scuola. Le organizzazioni sindacali, che hanno sollecitato e condiviso le modifiche apportate al Senato all'articolo 9, comma 23, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 122/2010 si sono giustamente preoccupate di chiarire il significato di tale singolare anticipazione. Il D.M. n.3, all’esame della Corte dei Conti, non é ancora vigente ma volonterosi dirigenti del MEF ne anticipano i presunti effetti. Essi consisterebbero nel fatto che il Decreto in questione, insieme al recupero del valore economico dello scalone retributivo per tutti coloro che lo avessero maturato nel 2010, determinerebbe anche il recupero della piena validità giuridica dell’anno 2010 per i successivi passaggi di scalone nella carriera economica di tutto il personale docente è ATA attualmente in servizio.
E’ stato spiegato, da chi ha contribuito alla stesura del decreto,
che il prolungamento di tre anni della permanenza nello scalone
attualmente in godimento si sarebbe in tal modo ridotto a due anni e
che con i successivi Decreti relativi agli anni 2011 e 2012 tale
prolungamento triennale si sarebbe annullato. I tre Decreti
interministeriali dovrebbero avere come effetto, non solo il
conseguimento del previsto trattamento economico ma anche quello di
annullare la permanente soppressione giuridica del suddetto triennio
di anzianità ai fini della progressione di carriera. Se così
realmente fosse si tratterebbe di una operazione veramente
fantastica di cui tutta la categoria dovrebbe essere eternamente
grata alla volonterose organizzazioni che cosi intelligentemente
l’hanno costruita. In realtà, ci sono a mio parere molte questioni
da chiarire e molti interrogativi che necessitano ancora di
effettive risposte. Esiste il rischio molto concreto che tale
narrazione non corrisponda alla realtà con le conseguenze del caso.
Innanzitutto per poter ben apprezzare il motivo dello slittamento,
di “soli due anni”, segnalato nei cedolini, è necessario conoscere
come si é stabilito che l’accesso agli scaloni di tutti i dipendenti
della scuola sarebbe dovuto slittare di tre anni. I cedolini non
recano al riguardo alcuna annotazione che attribuisca tale
slittamento triennale al comma 23 dell’art.9 della legge 122/190 e
la sua riduzione a due anni agli effetti del D.I. n 3 del 24 gennaio
2011. • L’art.8 comma 14 del Decreto legge n.78 del 2010 prevedeva nella sua stesura originaria che i risparmi di sistema (30%), conseguenti al taglio degli organici, diversamente dall’originaria destinazione, che li destinava unicamente alla premiazione del merito, avrebbero dovuto essere comunque assegnati al settore scolastico. • La modifica apportata al comma 14 in sede di conversione stabilisce unicamente che la destinazione di quelle risorse si sarebbe stabilita con un decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. • La finalizzazione di tale decreto al pagamento degli scatti maturati nel suddetto triennio non risulta esplicitamente indicata nella legge e risulta solo dalle dichiarazioni rese al riguardo da esponenti sindacali e governativi. • L’art.9 comma 23 del Decreto legge nella sua stesura iniziale prevedeva che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” • In sede di conversione tale comma è stato completato con la previsione che “é fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, e cioè che con apposito Decreto Interministeriale si sarebbe decisa la destinazione delle risorse (30%) di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. • Tale destinazione qualora accertata la sussistenza in bilancio del 30% delle risorse “risparmiate”con i tagli degli organici avrebbe potuto coprire nel triennio 2010-2011-2012 rispettivamente la spesa di 320, 640 e 960 milioni di euro. • La relazione tecnica all’iniziale stesura del comma 23 dell’art.9 prevedeva al 2047 i risparmio di 18,72 miliardi di euro. Ciò significava, nel 2011, una riduzione annua, al lordo di 320 milioni, che diventeranno 640 nel 2012; 960 nel 2013 nel 2014 e nel 2015; 800 nel 2016-17-18-19-20-21 e così via modulando negli anni fino a concorrere nel 2047 a determinare la cifra indicata. • Gli emendamenti presentati dal governo, ai citati commi degli artt. 8 e 9, in sede di conversione del decreto non presentavano copertura finanziaria, ne indicavano modifiche alle previsioni di riduzione della spesa pubblica indicate nella relazione tecnica. Di conseguenza tutti i tagli inizialmente ivi previsti restavano confermati essendo l’eventuale copertura del pagamento degli scaloni maturati nel triennio 2010-12 garantita da stanziamenti già iscritti in bilancio e già previsti in uscita anche se con una destinazione diversa. • A conferma di ciò la Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-13 approvata dal Parlamento nel successivo mese di ottobre 2010 reca tali tagli nella tabella 2.10. Essi, per il triennio 2011- 13, contribuiscono alla definizione degli effetti della manovra economica per il triennio in questione e saranno presenti, a meno di un diverso reperimento delle risorse o di una riduzione del quadro complessivo della manovra, anche nella prossima Decisione di Finanza Pubblica riguardante il periodo 2012-14. • Il Decreto interministeriale n.3 del 14 febbraio 2010 si limita a coprire con l’assegnazione di 320 milioni gli effetti del mancato pagamento degli scatti maturati in tale annualità. Nessuna copertura esso indica per quanto riguarda gli effetti finanziari del mancato congelamento di quell’anno di servizio ai fini del conseguimento del successivo scalone per la totalità dei dipendenti scolastici che lo dovrebbero conseguire. • Rimanendo tale riduzione di spesa nelle previsioni di cui al comma 23 dell’art.9 si deduce l’impossibilità, per il Decreto n.3 e per quelli che analogamente potranno essere emanati con riguardo agli anni 2011e 2012, di operare nel senso di garantire il ripristino delle corrispondenti anzianità di servizio soppresse.
Poiché le previsioni delle relazioni tecniche che accompagnano le leggi finanziarie e l’obbligo di copertura degli emendamenti che modificano o eliminano previsioni di riduzione della spesa pubblica non sono proprio formalità a cui si può rinunciare nel corso di incontri conviviali ne risulta che i circa 17 miliardi di mancate retribuzioni che si dovrebbero conseguire per il 2047 non sono proprio noccioline da nascondere sotto il tappeto. I lavoratori della scuola dovranno quindi con ogni probabilità impegnarsi seriamente, nelle prossime vertenze per i rinnovi contrattuali, per legge realizzabili solo dopo il 2012, per ottenere che, in applicazione dell’art.2 comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001, risulti espressamente disapplicato quanto previsto dall’art.9, comma 23 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78(legge 122/2010). |