Il limite d'etā si applica solo al prof di ruolo

E il precario resta dopo i 65

di Francesca De Nardi ItaliaOggi, 22.2.2011

Non č applicabile agli insegnati non di ruolo l'art. 109 del dpr n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di etā per il collocamento a riposo. Vale solo per i docenti di ruolo. Questo č quanto ha precisato il Consiglio di Stato, Sezione VI con la sentenza del 3 febbraio 2011 n. 764.

Nel caso in esame il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso di una professoressa che aveva chiesto l'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria provinciale di Roma per l'insegnamento del personale non di ruolo: tale esclusione era stata motivata dall'avvenuto compimento, da parte della ricorrente, del sessantacinquesimo anno di etā. Il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, aveva chiesto la riforma della sentenza ritenendo tale limite vigente non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a tempo determinato. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.

Confermando la decisione di primo grado, infatti, ha sancito che l'art. 1, comma 1, decreto n. 351/1998 si riferisce al collocamento a riposo per limite d'etā del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato. Per quanto concerne, invece, la situazione dei dipendenti non di ruolo, questa deve ritenersi ancora disciplinata dalla l. 19 marzo 1955, n. 160, e precisamente dall'art. 24, che fissa il limite massimo dei settanta anni di etā e che non č stato abrogato dall'art. 109 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. A questo proposito anche la Corte Costituzionale, con ordinanza 26 gennaio 1988, n. 116, si č espressa respingendo il sospetto di incostituzionalitā avanzato dallo stesso Tribunale amministrativo del Lazio che, in relazione ad altro analogo ricorso, aveva sollevato d'ufficio questione di legittimitā costituzionale dell'art. 24 l. 19 marzo 1955, n. 160. Tale diversitā di trattamento, secondo la Corte, č giustificata dall'obiettiva diversitā dello stato giuridico delle due categorie di lavoratori: la possibilitā di conferire agli insegnanti non di ruolo incarichi e supplenze fino al 70° anno di etā č giustificato dall'esigenza di compensare la discontinuitā e la instabilitā del rapporto di questa tipologia di docenti.