Milleproroghe, ecco che cosa
cambierà per la scuola
da
Tuttoscuola, 16.2.2011
Questa mattina il
Senato, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge
“milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cfr. la
nostra notizia
Milleproroghe, ok al Senato: il blocco delle graduatorie va avanti),
nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo.
Il provvedimento ora
passa alla Camera dei Deputati, per l’approvazione definitiva, su
cui verosimilmente il governo porrà nuovamente la fiducia.
La Uil Scuola ha
raccolto utilmente le parti che, ad una prima lettura, interessano
il personale della scuola. Queste riguardano principalmente le
graduatorie (tema su cui è concentrato l'interesse della stampa
specializzata), ma anche sul servizio all'estero del personale
scolastico, la proroga del commissario Ansas, il corpo di
valutazione delle scuole, l'Invalsi e i termini dei ricorsi da parte
dei precari. Riportiamo le parti estratte dalla Uil Scuola dal “milleproroghe”:
Graduatorie
Art. 1
c.4-sexies. Il termine di
efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo
1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento
previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato
fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione
della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti
salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte
Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico
2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di
istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede
l’istituzione scolastica richiesta.
Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni
Art. 1
c.4-oscties. Il servizio
all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è
prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un
periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni
scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero
non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La
proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente
al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per
un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per
estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in
sevizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane
all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le
procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole
europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e
quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini
dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31
agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la
destinazione all’estero del personale scolastico a tempo
indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010.
Ansas proroga commissario
Art. 1
c.4-sexiesdecies. Fino al
31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario
attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (ANSAS).
Corpo ispettivo per valutazione
Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di
definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue
componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, è riorganizzata,
all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne
assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla
valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente,
secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso
regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
Invalsi
Art. 1
c. 4- octiesdecies. Con
regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di
valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di
miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio
del personale della scuola e di documentazione e ricerca
didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove
di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine
e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre
alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli
standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito
di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
Proroga ricorsi precari
Art. 2 –
quater:
c.10: All’articolo 32 della legge
4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al
termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento
acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”