Graduatorie a pettine. da Tuttoscuola, 10.2.2011 La sentenza 41 della Consulta ha, dunque, bocciato il criterio di definizione delle graduatorie provinciali per docenti di II fascia, giudicando legittimo il riconoscimento del punteggio posseduto (inserimento a pettine) dai docenti trasferiti da altre graduatorie. In concreto, quale effetto potrà avere la sentenza? Prima di tutto spetterà ora al Tar Lazio – che, in proposito, aveva sollevato dubbi di legittimità davanti alla Corte – dare seguito alla sentenza a favore dei 15 mila docenti che, attraverso l’Anief, aveva presentato ricorso contro l’ordinanza applicativa del “milleproroghe”. Il Tar chiederà al Miur di procedere alla revisione delle graduatorie nei confronti dei 15 mila docenti. Il ministero dovrà procedere in tal senso disponendo anche i possibili effetti conseguenti a tale revisione di graduatorie con effetto retroattivo. Se le nomine dovute danno luogo ad un nuovo rapporto di lavoro (nel caso in cui i ricorrenti, ora vincitori, non avessero avuto alcuna nomina), occorrerà disporre il pieno riconoscimento giuridico della nomina mancata. La questione si fa un po’ più complicata per i possibili effetti economici derivanti dalla nomina mancata. Dovrebbe essere un atto dovuto di integrazione economica da parte dell’Amministrazione scolastica (se il Tar si pronuncerà in tal senso) altrimenti occorrerà agire in sede civile. Molto più complessa è l’eventuale situazione derivante dalla nomina in ruolo che, in qualche caso, sarebbe spettata per effetto di un ordine di graduatoria diverso. Spetterà al Miur decidere se sanare il tutto confermando in ruolo gli uni e gli altri o no. Dalla decisione potrebbe derivare un nuovo contenzioso. |