Sentenza Corte Costituzionale
docenti precari
Francesco Colaci
Diritto.net,
11.2.2011
Con la Sentenza n.41 del 9 febbraio 2011 la Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo, risultando in contrasto con l’art.3 della
Costituzione ,il comma 4 ter dell’art.1 del decreto legge n.134/09
,convertito in legge n.167/09, riguardante le graduatorie ad
esaurimento del personale docente .
La decisione della Consulta conclude una vicenda determinata da una
controversia cominciata nel 2007 ed inizialmente collegata a
provvedimenti del Direttore Generale Personale della Scuola della
Pubblica Istruzione , che si riassume di seguito.
A) Su ricorso proposto nel 2007 da ANIEF – Associazione Nazionale
Insegnanti ed Educatori in Formazione, A.N.P. – Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – e da un
gruppo di docenti contro il Ministero della Pubblica
Istruzione,all’epoca affidato all’On.le Fioroni ,per l’annullamento,
previa sospensione :
a) del decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16
marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che “ai sensi
dell’art. 1, comma 607 della citata legge n. 296/06, … dall’a.s.
2009/10 è consentito solo l’aggiornamento della propria posizione e
il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a
tutte le fasce”;
b) della nota prot. n. 5485, emanata dal direttore generale del
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il
Personale della Scuola in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al
punto 1), dispone che “con la riapertura dei termini sarà
consentito, per l’ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie
permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel
successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il
punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma
in coda a tutte le fasce.
Il TAR con sentenza n.10809 del 27 novembre 2008 , riconoscendo
fondata la doglianza svolta nel ricorso di violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 269/2006 e
dell’art. 1 della legge n. 124/1999 ,evidenziando che in
particolare, andava data adesione alla tesi che la legge finanziaria
per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie a esaurimento, non
ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999,
e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per
l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico
del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e
alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante non può
quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l’ora
riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di
iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò confliggendo
oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche
con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza,
art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli
uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1), con
sentenza n.10809 del 27 novembre 2008 accolse il ricorso e dispose
l’annullamento degli atti impugnati.
B )Avverso la sentenza il Ministero soccombente proponeva appello al
Consiglio di Stato, chiedendone, in via incidentale, la sospensione
dell’efficacia ,ma con ordinanza n. 1525/2009 in data 25 marzo 2009,
il Giudice d’appello, ” […] , ritenute, allo stato, condivisibili le
argomentazioni svolte nella sentenza appellata”, respingeva
l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza n.
10809/2008.”
C)I ricorrenti, successivamente alla notifica della sentenza n.
10809/2008,avevano diffidato gli Uffici Scolastici della Provincia
d’interesse a disporne l’esecuzione mediante il trasferimento “a
pettine” dalla corrispondente fascia delle graduatorie di attuale
iscrizione, avvertendo, in mancanza, che avrebbero presentato
ricorso per l’esecuzione e/o per l’ottemperanza di detta sentenza,
salvo il risarcimento del danno che sarebbe stato chiesto in
conseguenza dell’illegittima omissione di atti dovuti.
Ma gli Uffici Scolastici intimati non davano esecuzione alla
sentenza, dal momento che, pubblicando le rispettive graduatorie a
esaurimento per gli anni scolastici 2009-2011, non veniva disposta
l’inclusione “a pettine” dei ricorrenti che avevano chiesto il
trasferimento ad altra provincia .
D) In tale situazione, i docenti interessati hanno adito il TAR del
Lazio per ottenere – ai sensi del quinto comma dell’art. 33 della
legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall’art. 10 della legge n.
205/2000 – l’esecuzione della citata sentenza non sospesa dal
Consiglio di Stato.
E ) Nelle more del giudizio di esecuzione ,il nuovo Governo , il cui
il Ministro dell’Istruzione è l’On.le Gelmini, emanò il decreto
legge 25 settembre 2009, n. 134, contenente “Disposizioni urgenti
per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per
l’anno 2009-2010″ ,al cui art. 1 è stato aggiunto – in sede di
conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il comma
4-ter. con cui risulta
disposto che la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004,
n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta,
oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione
dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio
scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l’inserimento anche nelle
graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia
nelle graduatorie medesime.
La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle
graduatorie, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, dovrà essere improntato
al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al
trasferimento della provincia prescelta in occasione
dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in
graduatoria.
F) Il TAR ,evidenziandio che la retroattività della norma introdotta
con il comma 4-ter lede l’affidamento del principio del
riconoscimento del diritto al trasferimento dei docenti con
conservazione del punteggio dagli stessi acquisito ,principio
peraltro inverato dalla medesima norma che contraddittoriamente ne
nega l’applicabilità per il solo biennio 2009-2011 e già operante
nell’ordinamento scolastico sulla base della disciplina previgente a
quella oggetto di interpretazione retroattiva ,ha ritenuto che il
comma 4-ter urta in maniera evidente con il principio di
ragionevolezza espresso dall’art. 3 Costituzione, strettamente
correlato al principio della tutela dell’affidamento definito dalla
Corte Costituzionale “quale elemento fondamentale dello stato di
diritto” (sent. 26 luglio 1990, 1995, n. 390), suscettibile di
limitare l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione
autentica (arg. Corte Cost. cit. sent. n. 525/2000). Trattasi
infatti di principio cardine dell’ordinamento giuridico, della cui
precettività non può più dubitarsi per effetto del richiamo –
contenuto nell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, come
novellato dall’art. 21 della legge n. 15/2005 – ai “principi
dell’ordinamento comunitario”, qualificati come reggenti l’attività
amministrativa; principi tra i quali si iscrive appunto il principio
di “legittimate expectation” che ha trovato ampio riconoscimento e
diffusa tutela nell’elaborazione giurisprudenziale del giudice
comunitario (tra le molte, Corte di Giustizia 19 febbraio 2002,
C-336/00) e sullla stregua di tali considerazioni ha deciso di
sollevare s la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l.
24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1,
24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117,
comma 1, della Costituzione ,che appunto risulta accolta dalla
Consulta con la sentenza n.41/2011.,di cui si riportano le seguenti
parti:
“La norma impugnata ( art.1 comma 4 ter d.l.n.134/ 09 convertito in
legge n.167/09)ha, dunque, una portata innovativa con carattere
retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione
autentica.
Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un
biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola
dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente
non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore
all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto
normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal
legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare
indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio
nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la
norma impugnata ha veste derogatoria.
In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge
alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo
biennio in questione, e per di più imposta con efficacia
retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che
spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole
che le disposizioni primarie debbono rivestire.
L’art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede,
in occasione dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013
l’iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a
quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto
il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria
di provenienza.
Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in
occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il
biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie
scelte dopo l’ultima posizione di III fascia.
L’effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per
il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti
mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio
del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della
posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di
provenienza.
In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al
reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che
l’accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante
concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli,
riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti
destinati alle procedure concorsuali.
Successivamente, con l’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il
legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la
soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la
trasformazione delle relative graduatorie in permanenti,
periodicamente integrabili (art. 401).
Per effetto della intervenuta modifica l’accesso ai ruoli oggi
avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli
ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo
dalle graduatorie permanenti (ex art. 401).
A tali fini l’amministrazione, dopo aver determinato per ogni
triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi
concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse
(art. 400).
Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire
nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate
dall’amministrazione scolastica per l’attribuzione, da un lato,
dell’ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra
indicato e, dall’altro, per conferire supplenze annuali e temporanee
per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore
professionalità.
Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi,
periodicamente integrate mediante l’inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed
esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una
provincia ad un’altra. Contemporaneamente all’integrazione, ossia
all’introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata
la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e
che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).
Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata
dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle
graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui
attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del
merito.
Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle
suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché
in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a
consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali
titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti
successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro
posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un
incarico.
La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il
mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella
singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la
relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che –
limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio
2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito
posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con
la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la
migliore formazione scolastica.
4. – L’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone,
quindi, in contrasto con l’art. 3 della Cost ”.
Ed ora cosa succederà? Sicuramente sarà necessario un urgente
intervento legislativo,che con ogni probabilità sarà inserito in
sede di conversione in legge del decreto milleproroghe attualmente
all’esame delParlamento ed in tale direzione vanno le dichiarazioni
rese dal Capo Dipartimento dell’Istruzione,secondo cui:” Rifaremo le
graduatorie, stiamo preparando un emendamento al milleproroghe che
congeli il meccanismo», mentre in una nota il Miur assicura che
«saranno adottati i provvedimenti necessari per garantire il
funzionamento della scuola e offrire le maggiori occasioni d’impiego
ai docenti».
Si tratta di aspettare,sperando in un provvedimento che sappia
venire incontro alle attese dei tantissimi docenti coinvolti.