Adempimenti contributivi per Tfr e Tfs

di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 22.2.2011

Con la nota operativa n. 6 del 2 febbraio scorso l’Inpdap, facendo seguito alla circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010, ha fornito indicazioni per l’applicazione dell'art. 12, commi 7-8-9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010. n. 122 in tema di pagamento rateale del Tfr e del Tfs e di nuove modalità di calcolo dei Tfs.

In particolare, la nota ha spiegato che,a partire dallo gennaio 2011, i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese. E che i riscatti di periodi o di servizi relativi ad intervalli temporali precedenti allo gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota di TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile ove esista un periodo contributivo in prima quota, ovvero a formare un'anzianità utile altrimenti assente, ove l'iscrizione ai fondi gestiti dall'Istituto decorra dallo gennaio 2011.

Con la recente nota operativa n. 5 del 17 febbraio 2011 l’Istituto riaffronta nuovamente la questione e, con particolare riferimento al suddetto comma 10, ribadisce che a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011 il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Le nuove regole attinenti al computo delle prestazioni in esame non mutano la natura delle stesse, per cui non solo le voci retributive utili restano invariate ai fini del calcolo della prestazione, ma anche le aliquote di finanziamento alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL rimangono confermate secondo la già vigente ripartizione in quote a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori in regime di IBU (indennità di buonuscita – ex ENPAS), quindi, il contributo obbligatorio, pari al 9,60% della retribuzione contributiva utile (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all’80%), viene così ripartito: 7,10% a carico dell’amministrazione di appartenenza e 2,50% a carico del dipendente. Invece, per i lavoratori in regime di IPS (indennità premio di servizio - ex INADEL) il contributo di finanziamento, corrispondente al 6,10% della retribuzione contributiva utile, (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all’80%), viene così suddiviso: 3,60% a carico dell’ente e 2,50% a carico del dipendente.

Inoltre - sottolinea la nota - a partire dal 1° gennaio 2011 i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali ipotesi l’accantonamento del 6,91 per cento sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l’intero mese. In caso di periodi di servizio inferiori al mese (quelli relativi al mese di assunzione e/o cessazione) il contributo è comunque dovuto sulla retribuzione utile effettivamente erogata.

Restano infine invariate le modalità di compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA). Ne consegue che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche permane l’obbligo a carico dei sostituti d’imposta di valorizzare come TFS i campi relativi al regime fine servizio, all’imponibile ed al contributo.