Nuovi termini per il Tfr/Tfs:
ulteriori chiarimenti Inpdap

di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 1.12.2011

In data 9 novembre l’Inpdap aveva già emanato la circolare n. 16 con la quale aveva dettagliatamente descritto le novità introdotte dalla legge n. 148/2011 in materia di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto

Per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti sulla materia, lo stesso Istituto ha emesso una nota di chiarimento - la nota operativa n. 41 del 30/11/2011 - che fornisce ulteriori istruzioni operative sui nuovi termini di pagamento previsti dalla nuova normativa che, ricordiamo, interessano le cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto scorso.

I nuovi termini

Il termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio è previsto per le dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 2011 per il personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Per tale personale, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.

Il termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio interessa, invece, le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:

• raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni);

•  collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.


Anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano questi ultimi termini di pagamento.

Nelle ipotesi di cessazione dal servizio per inabilità e nei casi di decesso del dipendente trovano, invece, applicazione termini di pagamento diversi da quelli di cui sopra: l’amministrazione datore di lavoro deve, in questi casi, provvedere all’invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti (totale 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio).

Le deroghe

Come già precisato nella precedente circolare n. 16, è prevista una disciplina derogatoria alle situazioni sopra descritte. Restano, infatti, validi gli originari termini di pagamento per i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 e, in particolare, per il personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per tali dipendenti restano pertanto validi i “vecchi” termini:

• 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

• 6 mesi per tutte le altre casistiche.

Ad esempio, per un dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in ruolo il 1° settembre 2006, che matura i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato per dimissioni il 31 agosto 2011, il termine per la liquidazione del Tfr non è di 24 mesi ma il previgente di sei mesi.

Indicazioni operative per le amministrazioni

Vista la differenziazione dei termini di pagamento, i datori di lavoro hanno l’onere di indicare con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti, perché la causa di cessazione e l’eventuale maturazione del requisito pensionistico sono, come si è visto, strettamente collegati al termine di pagamento di Tfr e Tfr.

Pagamento rateale

Nessuna novità, invece, per il pagamento rateale di Tfr e Tfs. Continuano, quindi, ad applicarsi le modalità di liquidazione rateizzata alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del Tfs o del Tfr maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.