Pagamento a scoppio ritardato
del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
da
Orizzonte scuola,
13.12.2011
Giornale INPDAP n. 35 Dicembre 2011
- Tre nuovi termini, e più lunghi nella maggioranza dei
casi, entro i quali pagare le prestazioni di fine servizio in
relazione alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta
di indennità di buonuscita (Ibu), indennità premio di servizio (Ips),
trattamento di fine rapporto (Tfr).
I nuovi termini di
liquidazione decorrono dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore
del decreto-legge 138/2011. Ricadono sotto i nuovi termini tutti
coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio
successivamente al 12 agosto 2011 e che non rientrano tra le
categorie cui si applicano le deroghe (vedi dopo).
Termine breve: 105 giorni
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, la
legge 148/2011 ha confermato il termine breve che prevede la
liquidazione della prestazione entro 105 giorni dalla cessazione. Il
termine è così composto: 15 giorni assegnati all’ente datore di
lavoro per trasmettere all’Inpdap la documentazione necessaria
relativa al dipendente cessato dal lavoro;
90 giorni assegnati all’Inpdap per pagare la prestazione, o la prima
rata di questa. Dopo i due periodi - complessivamente pari a 105
giorni - sono dovuti gli interessi.
Termine medio: 6 mesi
Inpdap non può mettere in pagamento la prestazione prima di 6 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta
per:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della
massima anzianità contributiva ai fini pensionistici e il
collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di
appartenenza
- estinzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del
termine finale fissato nel contratto stesso. In questi casi Inpdap
non può procedere alla liquidazione e al pagamento della
prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano
passati sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Trascorso
il termine gli uffici devono pagare la prestazione entro 3 mesi.
Dopo il periodo complessivo
di 270 giorni sono dovuti gli interessi.
Termine lungo: 24 mesi.
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima
di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è
avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche
nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione.
Tra queste cause si ricordano in particolare: le dimissioni
volontarie; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento,
destituzione dall’impiego, ecc.).
In queste evenienze Inpdap non può procedere alla liquidazione e al
pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,
durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
prestazione entro 3 mesi. Trascorsi questi due periodi
(complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi
Pagamento rateale. I nuovi
termini di pagamento lasciano inalterata la modalità di erogazione
rateale delle prestazioni di fine lavoro di importo superiore a
90.000 euro. Perciò il pagamento della seconda rata e della
eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno
(per la quota da 90 mila a 150 mila euro lordi) e di due anni (per
la parte eccedente 150 mila euro) dai nuovi termini di liquidazione
sopra indicati.
Un esempio, relativo al caso di dimissioni volontarie di un
dipendente con un Tfs di 180 mila euro lordi. In questa ipotesi:
- i primi 90 mila euro
sono pagati non prima di 24 mesi,
- i successivi 60 mila euro successivi sono pagati non prima di 36
mesi,
- i restanti 30 mila euro sono pagati non prima di 48 mesi.
Deroghe. Continuano ad
applicare i vecchi termini riconosciuti dalla precedente normativa:
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed
anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia
(raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13 agosto 2011;
- il personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta
formazione artistica e specializzazione musicale (Afam), che ha
regole speciali sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal
1° settembre e dal 1° novembre) e che matura i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Rientra in questa
deroga anche il personale docente dipendente da istituzioni
scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito
nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei
docenti della scuola statale.
I vecchi termini. Per il
personale interessato dalle deroghe i termini rimangono i seguenti:
- termine di 105 giorni (90 + 15 giorni) per le cessazioni dal
servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni
per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini
pensionistici e il collocamento a riposo d’ufficio disposto
dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal
servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel
contratto stesso;
- termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutti gli altri casi.
RIEPILOGO
Ogni causa ha la sua attesa
Cause di cessazione
Inabilità, decesso
Termini di pagamento
Prima 90 + 15 giorni
Ora 90 + 15 giorni
Limiti di età o di servizio, massima anzianità contributiva
e collocamento a riposo d’ufficio, termine del contratto a tempo
determinato
Prima 90 + 15 giorni
Ora 6 + 3 mesi
Tutte le altre cause (es: dimissioni,
licenziamento, ecc.)
Prima 6 + 3 mesi
Ora 24 + 3 mesi
Il giornale INPDAP
Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto