Richiesta di salvaguardia delle Gae e disattivazione di canali abilitanti riservati

Rosario Oliviero, 1.12.2011

All'on. Ministro della Pubblica Istruzione

Sono un docente precario abilitato ed inserito nelle Graduatorie ad esaurimento. Le scrivo per dissuaderLa dal cedere alle pressioni, esercitate da alcuni sindacati e organizzazioni di aspiranti docenti, atte a favorisce nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) di altri abilitati (tramite semestri aggiuntivi, istituendi canali o procedure riservate) attualmente non inseriti, nonché ad indire dei concorsi riservati esclusivamente agli abilitati tramite l'istituendo Tirocinio formativo attivo (Tfa). Nel rispetto al diritto al lavoro di tutti i cittadini, come garantito dallo stesso Art.1 della nostra Costituzione, faccio osservare che:

1) inserire altri nuovi abilitati nelle GE avrebbe senso solo se, contestualmente, fosse previsto un ampliamento sostanzioso dell’organico docenti: al contrario, questo governo si trova a gestire, a causa della Legge Finanziaria 2008, una serie di tagli del personale. Perciò, questo personale eventualmente immesso non otterrebe lavoro se, contestualmente, chi attualmente sta servendo lo Stato non lo perdesse. Per di più, le graduatorie dei docenti erano state chiuse definitivamente perché il numero degli abilitati già presenti soddisfaceva il fabbisogno delle cattedre disponibili.

2) inoltre voglio ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza 41 di febbraio 2011) si è già espressa in merito al significato di “Graduatoria ad esaurimento” nel seguente passaggio:
“L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.
Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.”

3) per di più, il Decreto sviluppo 2010, art. 20, ribadisce che:
"Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."

4) In particolare i Tfa, come richiesto dall' on. Lupi, a regime, prevederanno un numero di abilitati ben superiore al fabbisogno della Scuola italiana (e quindi superiore al numero di abilitati tramite le Ssis): ne deriva che, a differenza delle Ssis, le abilitazioni conseguite tramite Tfa non possono avere valore concorsuale e quindi non possono dare l'accesso diretto alle Graduatorie ad esaurimento, né tantomeno a canali privilegiati per l'accesso diretto al ruolo (e/o agli incarichi a tempo determinato) nella Scuola statale.


Rosario Oliviero
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