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“Congelati” SSIS chiedono La Tecnica della Scuola, 2.12.2011
Alla cortese attenzione del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Il 10 settembre 2010 veniva emanato il decreto n. 249 contenente il regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». All'art. 15 comma 17 si stabilisce che "coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”. Il 4 aprile 2011 è stato emanato il decreto ministeriale n. 139 - Attuazione del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, recante regolamento concernente "formazione iniziale degli insegnanti", trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Lo stesso decreto all'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del D.M. n. 249/2010 i tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 15 commi 1 e 17, e successivamente i Tfa di cui all'art. 10. Arriva finalmente il decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249).
Art. 1 comma 19: Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di
tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i
soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto, ivi compresi
coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in
graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi
attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o
di uno o più semestri aggiuntivi). Tuttavia, sopraggiungono
ulteriori impedimenti causati dai sindacati, che determinano
l'ennesimo rinvio e il perdurare di un grave disagio nei confronti
dei “congelati”, non permettendo loro di poter finalmente conseguire
l'abilitazione cui hanno diritto. I Sottoscritti “congelati Ssis”
pertanto chiedono il Suo impegno affinché vengano attivati al più
presto i tirocini formativi attivi (Tfa), al fine di concludere il
percorso di abilitazione legittimamente sospeso.
“CONGELATI” SSIS (surgelati scaduti)
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